La valutazione ambientale, nelle sue diverse
forme (VIA, IPPC, Valutazione d'Incidenza, VAS), riguarda la
compatibilità e la sostenibilità ambientale di opere ed impianti per la
produzione di beni e servizi.
Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:
- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali;
- la salvaguardia del paesaggi e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.
Le
procedure di valutazione ambientale, per la loro natura
interdisciplinare, rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di
equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se
correttamente applicate, un ruolo preminente nei processi di sviluppo
sociale ed economico.
La valutazione ambientale strategica (VAS), in
Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre
2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela
dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori
pubblici e caccia", in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonchè
dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della
Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche. Anche
la legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1
"Pianificazione urbanistica e governo del territorio") ha introdotto,
con l'articolo 6, l'autovalutazione dei piani.
E' importante sottolineare sin da subito che la VAS in Provincia di Trento viene vista quale processo di autovalutazione
inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi,
preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.
In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal
soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene
costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale
alle scelte contenute nella pianificazione.
Sono soggetti alle procedure:
- i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
- concernono
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della
destinazione dei suoli;
- contengono la definizione del quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o
comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono
sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto
ambientale;
- i piani e i programmi per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di
incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette).
La norma regolamentare individua anche i piani o programmi che risultano comunque esclusi dalla valutazione strategica:
-
quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
-
quelli finanziari o di bilancio;
-
il programma di sviluppo provinciale;
-
i
piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista (vedasi capo
IX, titolo II, l.p. n. 1/2008 e s.m., articoli da 42 a 51) eccettuati
quelli che richiedono modifiche alle previsioni del PRG (vedasi articolo
38, comma 5, l.p. n. 1/2008 e.s.m.);
-
le rettifiche degli errori materiali;
-
le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
-
le
varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di
interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla
procedura di verifica o di VIA;
-
le modifiche necessarie per
l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i
quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica
rispetto alle possibili alternative;
-
le varianti a carattere
conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o
di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i
quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o
per la reiterazione del vincolo stesso;
-
le varianti o le
modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina
concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi
per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale
esistente.
Le procedure previste dalla normativa provinciale sulla valutazione ambientale strategica sono le seguenti:
-
verifica di assoggettabilità;
-
valutazione ambientale strategica o VAS;
-
rendicontazione urbanistica.
Per
capire meglio il funzionamento della VAS in Provincia di Trento,
diventano fondamentali alcune definizioni individuate dalla normativa:
-
piani o programmi
- sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di
programmazione, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, adottati mediante una procedura legislativa
amministrativa o negoziale dalla Provincia autonoma di Trento, dagli
enti locali (Comunità di valle, Comuni) o dai Parchi naturali
provinciali;
-
valutazione strategica - è l'attività di
autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi,
ivi compreso il monitoraggio degli effetti;
-
rendicontazione urbanistica - è l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali;
-
rapporto ambientale
- è la parte della documentazione del piano o del programma contenente
le informazioni relative all'autovalutazione, sia come valutazione
strategica che come rendicontazione urbanistica;
-
pubblico
- è costituito da una o più persone fisiche o giuridiche, nonché dalle
associazioni, dalle organizzazioni e dai gruppi di persone;
-
soggetto competente
- è l'organo della Provincia, degli enti locali e dei Parchi naturali
provinciali al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione
del piano o del programma,;
-
struttura ambientale - è
il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nel caso
di piani o di programmi provinciali, altrimenti sono le strutture
competenti in materia di ambiente degli enti cui spetta l'adozione degli
strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e
dei parchi naturali provinciali (in questo caso il soggetto competente
può coincidere con la struttura ambientale).
Fonte: Servizio Valutazione Ambientale - Trento
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