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SISTRI: CON IL D.M. 9 LUGLIO 2010 LA PROROGA E’ CONFERMATA

SISTRI: CON IL D.M. 9 LUGLIO 2010 LA PROROGA E’ CONFERMATA

j0437389.jpgIl Decreto Ministeriale 9 luglio 2010 apporta modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Tra le principali modifiche: la proroga di entrata in vigore del SISTRI, il termine per la distribuzione dei dispositivi e delle black box, le nuove classi di contribuzione.

Il 13 luglio 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 9 luglio 2010 che proroga al 1 ottobre 2010 il termine di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati. Il D.M. 17 dicembre  2009  aveva fissato il termine al 13 luglio 2010 per i trasportatori e gestori degli impianti di recupero/smaltimento, per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e, al 12 agosto 2010 per i produttori di rifiuti non pericolosi obbligati all'iscrizione e per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti.

L'art. 1 del DM 9 luglio 2010 stabilisce inoltre la data del 12 settembre 2010 come termine ultimo per la consegna da parte delle Camere di Commercio competenti dei dispositivi USB e delle Black Box.

Sono stati rivisti i contributi annuali per i produttori di rifiuti pericolosi e per gli imprenditori agricoli con meno di 10 dipendenti.

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a 200 kg

euro 50

Da 1 a 5

Oltre 200 e fino a 400 kg

euro 60

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 60

Imprenditori agricoli

Da 1 a 5

Fino a 200 kg

euro 30

Da 1 a 5

Oltre 200 e fino a 400 kg

euro 50

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 50

Comuni con meno di 5000 abitanti

euro 60

 

Coloro che avessero già provveduto al pagamento dei contributi , e coloro che avessero versato per errore somme maggiori a quanto dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi presentando l'apposita domanda al SISTRI come indicato nell'art. 3 del DM 9 luglio 2010

Altre importanti novità sono disponibili sul sito www.sistri.it:

Fonte: Reteambiente - dott.ssa Cristina Azzolini CET soc.coop.

 
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