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MUD: PROROGA AL 30 APRILE 2012

MUD: PROROGA AL 30 APRILE 2012

La G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il D.M. 12 novembre 2011 con la proroga del MUD 2011 al 30 aprile 2012 (rispetto alla attuale scadenza del 31.12.2011, prevista dal D.M. 17 dicembre 2009) da parte dei soggetti obbligati .

 Il modello di cui al decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

  • Comuni e loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane

  • Produttori di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento

  • CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno presentare la dichiarazione SISTRI MUD:

1 . compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione cartacea o magnetica) le schede del DPCM 23 dicembre 2011 (decreto che ha modificato le schede previste dal DPCM 27 aprile 2010) previo pagamento del diritto di segreteria;

2. compilando i modelli disponibili sul sito www.sistri.it

 La scadenza per tutte le comunicazioni è il 30 aprile 2012.

 Rispetto agli obblighi previsti nel 2011 si possono così riassumere affinità e divergenze:

  • le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte dei produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei gestori dei veicoli fuori uso rimangono immutate con la sola introduzione prevista del nuovo codice ISTAT ATECO 2007;

  • per quanto riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di finanziamento, le modalità di compilazione e trasmissione rimangono immutate;

  • per quanto riguarda CONAI vengono modificate le schede per la compilazione, con la previsione di una sezione specifica;

  • per quanto riguarda i Comuni o loro Consorzi e/o Comunità Montane vengono modificate le schede e viene previsto l'obbligo di compilazione telematica. La spedizione della dichiarazione potrà avvenire telematicamente con firma digitale o stampando le schede  generate dalla procedura, con trasmissione delle stesse alla Camera di Commercio su supporto cartaceo.

Tabella riepilogativa soggetti sottoposti a obbligo di dichiarazione SISTRI/ MUD

Nessun obbligo di dichiarazione MUD né di dichiarazione SISTRI per:

1.       Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

2.       Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

3.       Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:

  • lavorazioni artigianali, industriali e che hanno complessivamente meno di 10 dipendenti

  • attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi e che hanno complessivamente meno di 10 dipendenti.

  • attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli.

  • attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca,poste e telecomunicazioni, società immobiliari.

  • attività commerciali quali ristoranti, bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie.

  • attività di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori.

  • attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche , ospedali, aziende sanitarie.

  • attività della Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico

   4.  I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" (p.es. privati,condomini, studi medici).

 

Fonte: Reteambiente - Camera di Commercio di Trento

 
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