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La G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il D.M. 12 novembre 2011 con
la proroga del MUD 2011 al 30 aprile 2012 (rispetto alla attuale scadenza del
31.12.2011, prevista dal D.M. 17 dicembre 2009) da parte dei soggetti obbligati
.
Il modello di cui al decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da
presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, da
parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
-
Comuni e
loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane
-
Produttori
di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento
-
CONAI o
altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.
-
Soggetti
che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei
relativi componenti e materiali
I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione
del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno presentare la
dichiarazione SISTRI MUD:
1 . compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità
utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione
cartacea o magnetica) le schede del DPCM 23 dicembre 2011
(decreto che ha modificato le schede previste dal DPCM 27 aprile 2010) previo
pagamento del diritto di segreteria;
2. compilando i modelli disponibili sul sito www.sistri.it
La scadenza per tutte le comunicazioni è il 30 aprile 2012.
Rispetto agli obblighi previsti nel 2011 si possono così riassumere
affinità e divergenze:
-
le modalità
di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte dei
produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei
gestori dei veicoli fuori uso rimangono immutate con la sola introduzione
prevista del nuovo codice ISTAT ATECO 2007;
-
per quanto
riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i
sistemi collettivi di finanziamento, le modalità di compilazione e
trasmissione rimangono immutate;
-
per quanto
riguarda CONAI vengono modificate le schede per la compilazione, con la
previsione di una sezione specifica;
-
per quanto
riguarda i Comuni o loro Consorzi e/o Comunità Montane vengono modificate
le schede e viene previsto l'obbligo di compilazione telematica. La
spedizione della dichiarazione potrà avvenire telematicamente con firma
digitale o stampando le schede generate dalla procedura, con
trasmissione delle stesse alla Camera di Commercio su supporto cartaceo.
Tabella riepilogativa soggetti sottoposti a
obbligo di dichiarazione SISTRI/ MUD
Nessun obbligo di dichiarazione MUD né di dichiarazione SISTRI per:
1.
Commercianti ed
intermediari di rifiuti senza detenzione.
2.
Chiunque
effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
3.
Imprese ed enti
che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
-
lavorazioni
artigianali, industriali e che hanno complessivamente meno di 10
dipendenti
-
attività
di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi e che hanno complessivamente
meno di 10 dipendenti.
-
attività
agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione
di prodotti agricoli.
-
attività
di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie,
Assicurazioni, Istituti di ricerca,poste e telecomunicazioni, società
immobiliari.
-
attività
commerciali quali ristoranti, bar, alberghi, commercio al dettaglio e
all'ingrosso, farmacie.
-
attività
di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori.
-
attività
sanitarie, quali ambulatori, cliniche , ospedali, aziende sanitarie.
-
attività
della Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa,
della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico
4. I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in
"enti" o "imprese" (p.es. privati,condomini, studi medici).
Fonte: Reteambiente - Camera di Commercio di Trento
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