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AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L'art. 212, co. 8, del D.Lgs n. 152/2006, modificato dall'art. 25 co. 1 del D.Lgs. 205/2010, prevede l'obbligo di aggiornamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 (quindi entro il 25/12/2011) delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali effettuate prima del 14 aprile 2008 per le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

La Circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 15 marzo 2011, n. 432 definisce il modulo da utilizzare per presentare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione e stabilisce che le relative domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011 per poter garantire all'Albo il tempo necessario all'espletamento delle procedure di aggiornamento stesso.

L'art. 212, co. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede inoltre che le iscrizioni per l'attività di raccolta e trasporto in conto proprio ai sensi dello stesso art. 212, co. 8 debbano essere rinnovate ogni 10 anni.

La Circolare dell'Albo 432/2011 specifica che:

  • per le iscrizioni effettuate entro il 14/04/2008 (soggette quindi all'obbligo di aggiornamento) i dieci anni sono da calcolare a partire dalla data della delibera di aggiornamento dell'iscrizione;
  • per le iscrizioni effettuate dopo il 14/04/2008 il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 (25/12/2010).

 

Si rinvia al sito dell'Albo Gestori Ambientale, delle Sezioni Regionali/Provinciali e Camere di Commercio I.A.A. per ulteriori informazioni in merito.

 

20/05/2011

Fonti: Albo Gestori Ambientale e sezioni regionali/provinciali (per provincia di Trento: Servizio Anagrafe Ambientale - Camera Commercio I.A.A.)

 
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