Ambiente
Suolo e Rifiuti
AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI |
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L'art. 212, co. 8, del D.Lgs n. 152/2006, modificato dall'art. 25 co. 1 del D.Lgs. 205/2010, prevede l'obbligo di aggiornamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 (quindi entro il 25/12/2011) delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali effettuate prima del 14 aprile 2008 per le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. La Circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 15 marzo 2011, n. 432 definisce il modulo da utilizzare per presentare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione e stabilisce che le relative domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011 per poter garantire all'Albo il tempo necessario all'espletamento delle procedure di aggiornamento stesso. L'art. 212, co. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede inoltre che le iscrizioni per l'attività di raccolta e trasporto in conto proprio ai sensi dello stesso art. 212, co. 8 debbano essere rinnovate ogni 10 anni. La Circolare dell'Albo 432/2011 specifica che:
Si rinvia al sito dell'Albo Gestori Ambientale, delle Sezioni Regionali/Provinciali e Camere di Commercio I.A.A. per ulteriori informazioni in merito.
20/05/2011 Fonti: Albo Gestori Ambientale e sezioni regionali/provinciali (per provincia di Trento: Servizio Anagrafe Ambientale - Camera Commercio I.A.A.) |
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