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1 ottobre 2010: AVVIO DELL’OPERATIVITA’ DEL SISTEMA SISTRI

Oggi, venerdì 1 ottobre 2010 è ufficialmente operativo il SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti) in base a quanto previsto dall’articolo 1 del D.M. 17/12/2009, come modificato dal D.M. 9/07/2010 . Scatta  quindi per i soggetti individuati dal decreto l’obbligo di utilizzare il nuovo sistema.

 

Questo quanto confermato ieri  anche dal Ministero dell’Ambiente e che sarà confermato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, primo ottobre 2010,  di uno specifico decreto ministeriale. 

 

L’avvio del sistema SISTRI è caratterizzato da difficoltà e aspetti ancora da definire.

La fase di distribuzione e installazione dei dispositivi elettronici USB e black-box non è infatti ad oggi ancora conclusa e sembra proseguire lentamente.

Molti operatori non hanno ancora ricevuto la comunicazione per ritirare i dispositivi. Altri non hanno potuto confermare, soprattutto nei mesi estivi, l’appuntamento per il ritiro.

In base a quanto confermato dagli enti preposti alla distribuzione (Camere di Commercio e sezioni regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), considerando la calendarizzazione degli appuntamenti effettuata, i tempi dedicati alla distribuzione in alcune realtà potranno prolungarsi fino a fine novembre.

Parte delle pratiche di iscrizione non sono state effettuate correttamente a causa di mancato pagamento dei contributi di iscrizione al SISTRI, di mancata comunicazione al Ministero dell’Ambiente dell’avvenuto pagamento del contributo, di documentazione non completa o di mancata corrispondenza tra i dati comunicati in fase di iscrizione al SISTRI e quelli delle banche dati centrali.

Molti operatori presentano già la necessità, ancor prima di iniziare ad utilizzare i dispositivi, di variare i dati comunicati in fase di iscrizione, a causa di modifiche organizzative e di organico interno (variazione dati dei delegati, chiusura o apertura di unità locali/operative, cambiamento del legale rappresentante o dei dati anagrafici dell’azienda/ente).

In alcuni casi, inoltre, sono emersi problemi tecnici relativi all’installazione delle black-box.

Oggi, quindi, molti operatori non saranno in grado di utilizzare il sistema SISTRI e di ottemperare all’obbligo previsto dal D.M. 17/12/2010.

 

Nelle ultime settimane, lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riconosciuto e preso atto della situazione di forte ritardo, delle problematiche emerse e delle preoccupazioni degli operatori per la partenza del sistema SISTRI.

Il 23 settembre 2010 si è riunito, presso il Ministero dell’Ambiente, il Comitato di Vigilanza e Controllo relativo all’istituzione del SISTRI (comitato composto da quindici membri esperti in materia di rifiuti e istituito in base a quanto disposto dall’articolo 11 del D.M. 17/12/2009 e s.m.i.) per analizzare la situazione e definire le modalità da seguire per affrontare le problematiche emerse e garantire l’avvio operativo del sistema SISTRI.

 

Il Ministero ha diffuso la notizia della riunione del Comitato di Vigilanza e Controllo con un comunicato stampa dal titolo “Riunito presso il Ministero il comitato di Vigilanza e Controllo del “Sistri” in vista dell’avvio operativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali”, pubblicato lo stesso giorno sul sito del Ministero. Tra le ipotesi di soluzione emerse e discusse dal Ministero dell’Ambiente in tale occasione, la più probabile sembrava essere quella di una partenza differenziata e progressiva nel tempo dell’operatività del SISTRI a partire dal 1 ottobre 2010. I soggetti che oggi sarebbero stati  in possesso dei dispositivi sarebbero stati tenuti ad utilizzare il sistema SISTRI, mentre per gli altri operatori gli obblighi sarebbero scattati dal momento della ricezione dei supporti elettronici.

Nella riunione del  23/09/2010 il Ministero dell‘Ambiente  aveva previsto anche una estensione del periodo di sperimentazione transitorio durante il quale gli operatori sarebbero stati tenuti all’utilizzo contemporaneo del sistema  SISTRI e degli adempimenti documentali tradizionali previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti). Tale fase sperimentale, prevista dall’articolo 12, co. 2 del D.M. 17/12/2009  avrebbe garantito, quindi, più tempo per assicurare  la consegna di tutti i dispositivi elettronici.

La decisione finale e la conferma della partenza differenziata degli obblighi del SISTRI e dell’estensione del periodo di sperimentazione, è stata data dal Ministero  dell’Ambiente nell’Assemblea di ieri 30 settembre. Il Decreto ministeriale che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, prevede le seguenti disposizioni per l’avvio dell’operatività del  SISTRI:

  • da oggi I ottobre 2010 il Sistri è operativo; questo significa che chi è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare ad usarli;
  • il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici è stato prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (allegato IA, punto 5, Dm 17 dicembre 2009);
  • il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al Sistri, è stato prorogato dal 1° novembre al 31 dicembre 2010, affinché per le aziende e i loro addetti sia possibile verificare la piena funzionalità del sistema.

Questo significa che la fase sperimentale si allunga da uno a tre mesi per tutti, cioè sia per chi oggi, 1° ottobre 2010, è in possesso dei dispositivi sia per chi, invece, oggi, ancora non li ha. Solo in questo modo era possibile assicurare la piena funzionalità del Sistri. Tutto questo significa che, sotto il profilo formale, il sistema parte oggi, venerdì 1° ottobre 2010 ma, sotto quello sostanziale, tutto decorre dal 1° gennaio 2011.”  (Fonte: Paola Ficco, Sistri: l’operatività effettiva parte dal 1° gennaio 2011 )

 

L’estensione di tre mesi della fase sperimentale di contemporaneità tra vecchio e nuovo sistema potrebbe essere sufficiente.  Il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, sosteneva, infatti, nei giorni scorsi che:

“il periodo di convivenza tra il sistema cartaceo e quello telematico dovrebbe durare almeno fino a gennaio per dare il tempo di testare e migliorare la piattaforma informatica” (Fonte: “Per il Sistri il ministero studia una proroga”, pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 24 settembre 2010).

Dai primi test effettuati sull’operatività del sistema SISTRI sono emerse carenze di base dell’infrastruttura informatica del sistema stesso, principalmente legate alla difficoltà di sostenere un elevato numero di utenti.

 

Difficoltà e problematiche potrebbero comunque emergere per gli operatori nei primi giorni di applicazione del SISTRI a causa della carenza di indicazioni su alcuni aspetti legati all’utilizzo del sistema, a causa della situazione iniziale che vede parte degli operatori dotati di dispositivi e parte di essi non ancora pronti e a causa dell’impossibilità per la quasi totalità dei soggetti coinvolti di sperimentare il sistema prima della sua entrata a regime. Solamente poche imprese dell’area IT o esperti che hanno partecipato al tavolo tecnico del Ministero dell’Ambiente, infatti, sono stati coinvolti nella prima fase di test di verifica della funzionalità del SISTRI, provando il sistema e sperimentandone pregi e difetti.

Il sistema SISTRI potrà essere effettivamente operativo solamente nel momento in cui tutti i soggetti  della filiera di gestione dei rifiuti  saranno in grado di utilizzare il SISTRI. Si suggerisce, quindi, di non abbandonare il vecchio sistema con registro di carici e scarico e formulari di identificazione del rifiuto finchè il sistema SISTRI non sarà pienamente a regime.

 

Come evidenzia Paolo Vaccaneo (Delegato del Gruppo Ambiente di Assosoftware – Confindustria SIT ai tavoli tecnici del Sistri, nonché formatore per l’applicazione della normativa di classificazione rifiuti per A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia, Toscana, Brescia e Campania) nell’approfondimento “La gestione operativa dei rifiuti industriali e l’avvio del SISTRI”:

 “Tra le difficoltà di avvio del sistema non va trascurata la grande incognita del cosidetto “doppio regime” prevista dal DM 17/12/2009 (Art. 12 – Disposizioni transitorie) per la durata di un mese [ ora tre mesi ].

Secondo le istruzioni ricevute:

1)    I produttori dovranno caricare su SISTRI, alla data di entrata in funzione del sistema, le giacenze rilevate sul vecchio registro. […]

2)    I destinatari si troveranno nella difficile incombenza di gestire il registro secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006, ovvero con operazioni di carico e scarico, modalità che consente lori di avviare eventualmente lo stesso movimento di carico a diversi trattamenti (scarico), e il SISTRI che prevede solo movimenti di carico con la causale (recupero/smaltimento) indicata dal produttore. È ragionevole ipotizzare, per molti di questi operatori, un disallineamento di Registro e SISTRI al termine del periodo.

 Un’ultima considerazione sull’interoperabilità: poiché la piena interoperabilità tra software privati e SISTRI (anche della firma elettronica) richiede significativi investimenti per l’adeguamento dei primi, è facile prevedere un’immediata obsolescenza e abbandono delle soluzioni auto costruite e non prodotte da software house motivate a tali investimenti.”

 

Ulteriore elemento di criticità è legato alla possibilità prevista dal sistema SISTRI per il produttore di effettuare due tipologie di registrazioni di carico: registrazioni in carico con salvataggio dei dati senza apposizione della firma elettronica e registrazioni di carico salvate e firmate.

Sostanzialmente è possibile inserire e salvare un’operazione di carico senza firmarla considerando che tale “operazione di salvataggio non ha nessuna efficacia da un punto di vista formale, ma consente semplicemente di memorizzare i dati sul sistema. Una volta effettuato il salvataggio, viene presentata […] la possibilità di firmare l’operazione di carico, di tornare indietro per effettuare modifiche, oppure di eliminare l’operazione. L’eliminazione dell’operazione elimina permanentemente i dati dal sistema” (Fonte: Manuale dell’Utente – versione 1.1. del 12/08/2010).

Successivamente è possibile firmare digitalmente l’operazione di carico, che comporterà la registrazione definitiva. “Apponendo la firma, il movimento prima creato, viene spostato da una lista ad un’altra, (contemporaneamente sparisce dalla prima) e, soprattutto, viene assegnato al movimento una nuova data (quella di firma), assegnata dal sistema e non modificabile dal produttore. (Fonte: Paolo Vaccaneo, “SISTRI: il Registro di carico ed il deposito temporaneo”).

È però necessario porre attenzione, come sottolineato da Paolo Vaccaneo nell’approfondimento, che l’operazione di carico salvata e non firmata riguarda un rifiuto che effettivamente esiste per l’azienda/ente e che dovrebbe essere computato nel deposito temporaneo, dimostrando l’intenzione del produttore di disfarsi del rifiuto.

“É del tutto evidente che, se non si opera con grandissima cautela, il rischio di commettere errori è alto, errori di ritardata firma, che possono tradursi in una ritardata registrazione. Per intendersi, sarà più o meno come scrivere a matita sul vecchio registro (cosa peraltro sanzionata) salvo poi chiedersi se quanto scritto a matita, ossia non ancora firmato, interessi al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Roma, che legge “in copia” ed in tempo reale.” (Fonte: Paolo Vaccaneo, “SISTRI: il Registro di carico ed il deposito temporaneo” )

 

Il sistema SISTRI comporterà sicuramente cambiamenti organizzativi ed operativi interni ad enti ed imprese obbligati al suo utilizzo.

Accanto alle problematicità direttamente connesse con l’introduzione del sistema SISTRI, però, si ritiene che l’attenzione dei vari operatori debba essere posta anche agli obblighi generali di gestione interna dei rifiuti, vigenti da anni indipendentemente dall’introduzione del sistema SISTRI: modalità di gestione della movimentazione interna dei rifiuti, osservanza dei criteri prescrittivi del deposito temporaneo definiti dall’articolo 183, co. 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006, rispetto delle  tempistiche per le annotazioni sul registro di carico e scarico (sistema SISTRI) delle operazioni di carico e scarico disciplinate dall’articolo 190, co. 1 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda quest’ultimo, si informa che stanno procedendo i lavori e le audizioni per la definizione e approvazione dello schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che andrà a modificare la parte IV del D.Lgs. 152/2006 (termine per il recepimento: 12/12/2010).

 

Si informa infine che sul sito www.sistri.it è consultabile l’ultima versione aggiornata del “Manuale dell’Utente” del sistema di tracciabilità dei rifiuti” – versione 1.1 di data 12/08/2010.  

Si rinvia, inoltre, al sito del Ministero dell’Ambiente per le dichiarazioni dello stesso Ministero in merito alla rimozione del segreto di Stato sul sistema SISTRI.

 

 

Fonte: Cristina Azzolini – CET soc. coop; Ministero dell’Ambiente ; SISTRI ; ReteAmbiente ;  Il Sole 24 Ore; lavoroeambiente .

 

 

01/10/2010

 

 

 

 
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