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Salute sul lavoro
STRESS DA LAVORO: LE LINEE GUIDA INTERREGIONALI PER LA VALUTAZIONE
STRESS DA LAVORO: LE LINEE GUIDA INTERREGIONALI PER LA VALUTAZIONE |
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L'obbligo di valutare i rischi di stress lavoro correlato, operativo dal 31 dicembre 2010 (secondo la modifica, da ultimo introdotta, dal decreto legge n 78/2010), rappresenta un complesso adempimento, da svolgere per tempo, a cui molti datori di lavoro pubblici non sono ancora "pronti". Un aiuto per orientarsi lo dà una recente Guida interregionale. L'obbligo di valutazione sullo stress: lo "stato dell'arte" L'art. 28, co. 1, del decreto legislativo n. 81/2008, reiterando un'identica formula presente nel decreto legislativo n. 626/1994, impone la valutazione di tutti i rischi per la salute dei lavoratori. La nuova formula posta nell'ultimo testo del Dlgs n. 81 esprime, però, qualcosa in più, richiedendo, in forma espressa, una valutazione di tutti i rischi "tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato": una micro-valutazione non nuova, in assoluto, per il diritto e per quei datori di lavoro davvero attenti a tutti i rischi lavorativi, essendo piuttosto l'esplicitazione di un'attività da svolgere anche senza quella specifica. Sulla valutazione dello stress, però, pesa un grave ritardo culturale ed organizzativo in quanto molti datori non sono ancora consapevoli della "sostanza" del compito da attuare, mentre tanti Servizi di prevenzione e protezione non si stanno adoperando, per tempo, in materia. In conseguenza dell'inserimento di un rinvio introdotto, nell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, dal Dlgs n. 106 del 2009, i datori di lavoro pubblici hanno, tuttavia, un periodo transitorio per poter intervenire: essi, secondo quanto previsto da quel decreto, per come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 12, del recente decreto legge n. 78/2010, debbono realizzare l'adempimento entro il 31 dicembre 2010. Dovrebbe essere evidente, data la complessità del lavoro da fare, che i datori di lavoro si attivino "a fondo", in questi mesi, su tale tipologia di rischio. Più in particolare è necessario cominciare a monitorare seriamente, attraverso potenziali indicatori oggettivi dello stress ed, eventualmente, con elementi di natura soggettiva, la possibile (in quanto non certa) esistenza di un rischio significativo in ordine allo stress qui in oggetto, seguendo una procedura rispettosa del metodo valutativo generale ricavabile dall'art. 28, co. 2, del citato Dlgs n. 81/2008. Su tale valutazione, peraltro, si è in attesa di un possibile documento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro prevista dall'art. 6 del decreto n. 81. Tale testo però, allo stato attuale, non esiste e, pertanto, i datori di lavoro di comuni, province, regioni, Asl, ministeri (ovviamente quelli tra essi che si sono "accorti" del problema) che si sono messi all'opera stanno incontrando difficoltà, non avendo standard da seguire in materia. Da qui il susseguirsi di documenti provenienti da vari interlocutori pubblici e privati e diretti a fornire metodi e "linea guida". L'ultimo, in ordine di tempo, è rappresentato da un'interessante Guida operativa messa a disposizione da una serie di regioni. Il "Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro", attraverso un gruppo di regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto) presieduto dal Lazio, ha, infatti, approvato il 25 marzo 2010 la "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato. Guida operativa". Tale testo, stante la "confusione" in atto, merita un attento esame, da parte dei datori pubblici alla ricerca i elementi di azione organizzativa, tecnica e gestionale. In questo articolo, perciò, se ne propone una prima traccia di approfondimento. I contenuti del documento La Guida prende in considerazione importanti profili della valutazione dello stress sul lavoro. Essa individua, in primo luogo, l'importanza dello stress lavorativo, evidenziandone il carattere emergente del rischio legato ad esso. Come si ricava dallo stesso documento, varie organizzazioni internazionali segnalano da tempo l'esistenza di quella tipologia di problema. Si potrebbe qui aggiungere che anche realtà italiane, tra le quali si ricorda l'Ispesl, suggeriscono da tempo di prendere in considerazione i rischi "trasversali" od organizzativi. Il documento segnala, poi, le norme giuridiche e le clausole (quali quelle presenti nell'Accordo europeo sullo stress lavoro del 2004) alla base dell'obbligo in esame. Il testo interregionale cerca, altresì, di delimitare, richiamando i contenuti di uno specifico Accordo europeo del 2004, l'ambito di applicazione dell'obbligo, anche in relazione a fenomeni quali la violenza sul posto di lavoro. Esso, poi, riepiloga gli aspetti generali della valutazione del rischio ed un possibile iter, temi che si richiameranno, successivamente, in questo articolo. Nella Guida in esame si segnalano anche aspetti di metodo per operare la valutazione, individuando, talvolta sulla scorta di documenti di ulteriori "fonti" internazionali, dei profili particolari. Così, ad esempio, i "fattori di rischio stressogeni" vengono individuati sulla base di quanto elaborato, nel 2000, dall'European Agency for Safety and Healt at Work e seguendo la distinzione ivi espressa (fattori legati al contesto di lavoro e ai contenuti lavorativi). Un paragrafo viene dedicato anche alla sorveglianza sanitaria, intorno a cui si sviluppano interessanti considerazioni. Fonte: Codice Ambiente e Sicurezza - Il Sole 24 ore |
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