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La valutazione del rischio stress solo per alcuni gruppi di lavoratori?

La valutazione del rischio stress solo per alcuni gruppi di lavoratori?

Secondo taluni l'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, laddove prevede in modo inderogabile l'obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato,  farebbe riferimento alla necessità di svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato non per tutti i lavoratori indistintamente, ma solamente per quelli appartenenti a "gruppi" che risultano esposti a rischi particolari.

Secondo tale interpretazione quando siano stati  individuati i gruppi di lavoratori da sottoporre a valutazione, il processo di analisi del rischio da stress lavoro-correlato proseguirà secondo i passaggi indicati negli accordi contenuti nell'accordo europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES e successivamente tradotto e recepito, in Italia, dall'accordo interconfederale sottoscritto l'8 giugno del 2008.

Una interpretazione di questo tipo fraintende completamente l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008 e l'accordo europeo del 2004. L'interpretazione proposta è assurda, perché i rischi citati a partire dallo stress, ma anche quello relativo all'età, non riguardano affatto gruppi particolari di lavoratori, ma potenzialmente tutti i lavoratori, visto che il rischio età riguarda chi ha un'età giovane, o anziana o intermedia a seconda del tipo di lavoro svolto, e lo stress può riguardare qualunque lavoratore.

Inoltre l'analisi lessicale dimostra un intento sottilmente elusivo, visto che "collegati" sono i rischi (si veda oltre l'utilizzo del termine "collegati" nell'articolo 28, ndr). Non si dice in italiano che i lavoratori sono "collegati a rischi", ma casomai che sono "soggetti a rischi". Basta una elementare conoscenza della lingua italiana per comprendere questa circostanza.

E d'altro canto l'accordo europeo conferma questa interpretazione: al punto 1 difatti così recita " Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro". Smentendo così nettamente l'interpretazione elusiva per la quale lo stress potenzialmente riguardi solo gruppi particolari di lavoratori, cosa né affermata dalla legge, né dall'accordo europeo.

Ovviamente tanto gli organi di vigilanza tanto le procure della Repubblica eventualmente coinvolte avvalleranno mai interpretazioni minimaliste ed elusive.

Fonte: Avv. Rolando Dubini -  Puntosicuro

 
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