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Disponibile sul sito Ispesl l’aggiornamento delle linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio. I rischi per i lavoratori: requisiti igienico–ambientali, agenti fisici, chimici e rischio biologico.
Sul sito
dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) sono disponibili
diversi documenti finalizzati a fornire un percorso guidato alla individuazione
e valutazione dei rischi
specifici di comparto/settore.
In questi giorni sono state pubblicate in particolare le "Linee
guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio",
un aggiornamento, a dicembre del 2009, di un documento analogo elaborato da un
gruppo di lavoro specifico istituito presso l'ISPESL.
Rispetto al
vecchio documento è stata data "una nuova definizione dei requisiti
strutturali, tecnologici e strumentali del Reparto Operatorio, nonché dei
requisiti igienico - ambientali, e una nuova allocazione della sezione dedicata
alle verifiche delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche per il
controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate".
L'obiettivo è quello di assicurare, nelle diverse condizioni in cui nell'attività
chirurgica emergano situazioni di rischio, un "livello adeguato di gestione
organizzativa che si possa avvalere di supporti tecnologici - strutturali
congrui ai bisogni di assistenza dell'operando in un contesto che non
esponga gli operatori ai rischi professionali"
Ed in effetti l'attività nei reparti operatori, caratterizzata da elementi
specifici e di particolare complessità assistenziale, coinvolge numerosi
profili professionali in attività che spesso passano da contesti fisiologici a
condizioni di urgenza o emergenza ed è necessaria un'attenta organizzazione
per contenere i rischi professionali entro i limiti più bassi possibili.
Le presenti Linee Guida si articolano in tre parti che si occupano:
-
dei requisiti strutturali, tecnologici e strumentali del reparto
operatorio;
-
dei requisiti igienico-ambientali;
-
delle verifiche delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche per
il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate.
I requisiti igienico - ambientali fanno riferimento alle condizioni
igienico - ambientali che "si possono riscontrare nell'ambito della struttura
del Blocco Operatorio e che possono costituire un rischio per gli operatori".
E i rischi possono essere:
-
rischi da agenti fisici;
-
rischi da agenti chimici;
-
rischi da agenti biologici.
Nel documento di valutazione, richiamato dall'articolo 28 del Decreto
legislativo 81/2008, "tutti
i singoli argomenti sopra richiamati dovranno trovare menzione, come pure i
provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali adottati per limitare gli
effetti dannosi sulla salute".
Si ricorda inoltre che per le peculiarità dell'ambiente operatorio bisogna
essere particolarmente attenti agli aspetti comportamentali del personale:
qualunque provvedimento strutturale e tecnico si attui, questo viene inficiato
"qualora non coesista una adeguata e correlata procedura organizzativa e di
comportamento". Lo stesso ragionamento vale anche per l'adozione eventuale di
dispositivi di protezione individuali e collettivi.
Riguardo agli agenti fisici si fa riferimento a:
-
microclima: "tra i rischi fisici in sala operatoria, per gli operatori
e per gli utenti, grande rilevanza rivestono le condizioni termoigrometriche ed
il grado di comfort termico ambientale". In particolare l'esposizione professionale "ad alterate condizioni
microclimatiche deve essere attentamente valutata anche ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 180 e 181 del D.lgs. 81/2008"
per il rispetto dei limiti stabiliti da eventuali normative tecniche vigenti
e/o consigliati dai competenti organismi, nazionali ed internazionali. Si
ricorda che è requisito di qualità che "le condizioni microclimatiche
soddisfino oltre che le esigenze degli operatori anche le esigenze degli
utenti" ed è dunque necessario "procedere alla valutazione ed alla verifica
periodica dei parametri ambientali microclimatici al minimo ogni 6 mesi, o
con periodicità più ravvicinata qualora siano stati eseguiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria o a rottura dell'impianto tali da alterarne i
requisiti prestazionali, o nelle situazioni in cui si raccolgono indicazioni di
disagio termico da parte degli operatori della struttura";
-
illuminazione: deve essere "sempre adeguata all'esecuzione di compiti
che richiedano estrema precisione anche con l'utilizzo di lampade per
illuminazione localizzata (lampada scialitica)". Si deve garantire un controllo
del numero e della posizione dei corpi illuminanti distribuiti nella sala
operatoria "al fine di ottenere ovunque una illuminazione idonea
all'effettuazione di compiti che richiedono estrema precisione secondo quanto
previsto dalle norme di Buona Tecnica";
-
radiazioni ionizzanti: è necessario "fare riferimento ai disposti del
D.lgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni". In particolare
"l'Esperto Qualificato Aziendale deve provvedere a redigere le norme specifiche
di buona tecnica, i codici di comportamento ed il regolamento di sicurezza da
adottare in sala operatoria, qualora si renda necessario l'utilizzo di
dispositivi elettromedicali con emissioni di radiazioni ionizzanti";
-
radiazioni non ionizzanti: per quanto attiene a questo tipo di
radiazioni, è necessario fare riferimento ai disposti del D.lgs 81/2008 contenuti
nel titolo VIII.
Riguardo agli agenti chimici il documento ricorda che il Decreto
Legislativo 81/2008 (Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici" e Capo II
"Protezione da agenti cancerogeni e mutageni") evidenzia la necessità di
effettuare una valutazione del rischio "mirata all'identificazione delle sostanze chimiche pericolose e
cancerogene, previa applicazione di tutte le misure generali e specifiche di
prevenzione e protezione ivi stabilite".
Nella sala operatoria il rischio da agenti chimici è correlato "all'impiego di
diverse sostanze oltre agli agenti anestetici, quali ad esempio detergenti,
disinfettanti, sostanze per l'alta disinfezione o sterilizzazione (es.
glutaraldeide, acido peracetico, etc.), in alcuni casi farmaci definiti
"pericolosi" (quali i chemioterapici antiblastici), sostanze per la
conservazione di pezzi anatomici (formaldeide), materiali in lattice (es.
guanti, dispositivi medici monouso etc.), solventi (es. solventi per cementi),
fumi chirurgici, ecc..". In particolare le linee guida "si focalizzano
esclusivamente sul rischio di esposizione degli operatori ad agenti anestetici"
rimandando la valutazione del rischio di esposizione alle altre sostanze
chimiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico.
Riguardo poi alle misure di prevenzione relative all'utilizzo degli agenti
anestetici, "si raccomanda di realizzare un'intensa attività di prevenzione
tecnica, organizzativa e procedurale in grado di mantenere le concentrazioni
ambientali degli anestetici quanto più basse possibili (es. privilegiare la
ventilazione a circuito chiuso, evitare quando possibile l'erogazione
degli anestetici con maschera facciale)", valutare e monitorare le condizioni
di inquinamento secondo le indicazioni indicate nel documento e con riferimento
ai valori limite indicati.
Infine un breve cenno al rischio biologico degli operatori sanitari,
"uno dei rischi più rilevanti per chi opera in ambiente ospedaliero".
Per quanto attiene all'esposizione del personale dedicato al Blocco Operatorio
i rischi sono principalmente relativi:
-
al contatto con materiali biologici;
-
al possibile inquinamento ambientale (aereo, delle superfici);
-
alla manipolazione di strumentazione, oggetti e materiali potenzialmente
contaminati.
Fonte: Puntosicuro
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