RUMORE |
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Il D. Lgs. 10 aprile 2006, n.195 ha introdotto un titolo V-bis al D.Lgs. 626/94 e diviene così la nuova normativa di riferimento per quanto riguarda i nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, ed abroga il precedente D.Lgs. 277/91 nel momento (imminente) in cui entrerà in vigore. Recentemente anche questo Decreto è stato riassorbito - praticamente tal quale - all'interno del nuovo T.U. che riordina in forma unitaria tutta la disciplina in materia di igiene e sicurezza nel lavoro, andando ad abrogare quasi tutte le norme previgienti, incluso lo stesso "626". Oggi pertanto tutti i riferimenti legislativi fanno capo al nuovo D. Lgs. 81/08, Titolo VII (AGENTI FISICI), Capo CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO (da art. 187 a art. 198). Il nuovo decreto legislativo prevede dei valori limite di esposizione (livelli di esposizione il cui superamento è vietato) e dei valori superiori ed inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione (valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti). Questi valori sono relativi alla esposizione giomaliera [LEX,8h], con ciò confermando quanto era già previsto dal D.Lgs. 277/91, ma, anche, alla pressione acustica di picco [Ppeak][1], per la quale il medesimo decreto legislativo, invece, non prevede nè valori limite nè valori che fanno scattare l'azione[2]. Se, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione sono superati, la nuova normativa prescrive al datore di lavoro di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
Il decreto dispone che il datore di lavoro tenga conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori ai tini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. L'avere legato i valori limite di esposizione all'effetto dei DPI, uditivi rappresenta sicuramente la più rilevante novità ma, anche la principale criticità della nuova normativa. Si può osservare, a tale proposito, che
Alla luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata dovrà essere la valutazione dei rischi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Il decreto prevede, infatti, che il datore di lavoro, nell'ambito del processo di valutazione, deve prendere in considerazione, oltre al livello, al tipo ed alla durata dell'esposizione, anche:
Se a seguito della valutazione, ed in questo caso non vi sono modifiche rispetto all'art. 40 del D.Lgs. 277/91, si può ritenere che l'esposizione giornaliera al rumore sia superiore ad 80 dB(A), la valutazione comprende anche la misura dei livelli di rumore. Tale obbligo viene, però, esteso dal decreto anche quando possono essere superati i 135 dB(C) di pressione acustica di picco. Inoltre, mentre l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 277/91, prescriveva che la valutazione venga programmata ed effettuata ad opportuni intervalli, senza specificare una cadenza precisa, la nuova normativa prevede che la valutazione e le misurazioni vengano programmate ed effettuate almeno ogni quattro anni (art. 181, comma 2). Rimane in ogni caso l'obbligo di effettuare una nuova valutazione dei rischi in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. I dispositivi di protezione individua dell'udito, a differenza di quanto previsto dall'art. 43, del D.Lgs. 277/91, dovranno essere forniti dal datore di lavoro ai lavoratori quando vengono superati i valori inferiori che fanno scattare l'azione, cioè 80 dB(A) e 135 dB(C), mentre dovranno essere fatti indossare ai lavoratori nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o maggiore ai valori superiori che fanno scattare l'azione, cioè 85 dB(A) e 137 dB(C).
[1] La pressione acustica di picco è definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea. [2] La norma prevede, relativamente ai valori della pressione acustica istantanea, l'obbligo di segnalare i luoghi di lavoro che possono comportare il superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea e l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, in caso di superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
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