RUMORE

Il D. Lgs. 10 aprile 2006, n.195 ha introdotto un titolo V-bis al D.Lgs. 626/94 e diviene così la nuova normativa di riferimento per quanto riguarda i nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, ed abroga il precedente D.Lgs. 277/91 nel momento (imminente) in cui entrerà in vigore.

Recentemente anche questo Decreto è stato riassorbito - praticamente tal quale - all'interno del nuovo T.U. che riordina in forma unitaria tutta la disciplina in materia di igiene e sicurezza nel lavoro, andando ad abrogare quasi tutte le norme previgienti, incluso lo stesso "626". Oggi pertanto tutti i riferimenti legislativi fanno capo al nuovo D. Lgs. 81/08, Titolo VII (AGENTI FISICI), Capo CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO (da art. 187 a art. 198).

Il nuovo decreto legislativo prevede dei valori limite di esposizione (livelli di esposizione il cui superamento è vietato) e dei valori superiori ed inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione (valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti). Questi valori sono relativi alla esposizione giomaliera [LEX,8h], con ciò confermando quanto era già previsto dal D.Lgs. 277/91, ma, anche, alla pressione acustica di picco [Ppeak][1], per la quale il medesimo decreto legislativo, invece, non prevede nè valori limite nè valori che fanno scattare l'azione[2].

Se, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione sono superati, la nuova normativa prescrive al datore di lavoro di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.

Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione

 

LEX,8h

Ppeak

Valore limite di esposizione

87 dB(A)

140 dB(C)

Valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione

85 dB(A)

137 dB(C)

Valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione

80 dB(A)

135 dB(C)

Il decreto dispone che il datore di lavoro tenga conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori ai tini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

L'avere legato i valori limite di esposizione all'effetto dei DPI, uditivi rappresenta sicuramente la più rilevante novità ma, anche la principale criticità della nuova normativa.

Si può osservare, a tale proposito, che

  • per applicare i valori limite di esposizione si deve accettare che i valori di attenuazione dei DPI uditivi ottenuti in laboratorio e forniti dal costruttore siano gli stessi che i DPI. forniscono nell'ambiente di lavoro, e questo non sempre è vero;

  • applicare il valore limite di 87 dB(A), tenendo conto dell'attenuazione dei DPI uditivi, significa, aggiungendo a tale valore almeno 25 dB(A) (tipica attenuazione di DPI uditivi) avere un livello ambientale di circa 112 dB(A), valore estremamente elevato ed, in pratica, difficilmente riscontrabile, tenendo anche conto del fatto che esso è riferito ad una grandezza da calcolarsi come media giomaliera;

  • la norma UN1 EN 458:2005 "Protettori dell'udito. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento guida" considera insufficienti quei DPI uditivi che espongono già ad un rumore all'orecchio superiore a 85 dB(A), valore inferiore agli 87 dB(A) introdotti dal nuovo decreto;

  • attribuire rilevanza al solo utilizzo dei DPI uditivi per valutare il rispetto dei valori limite di esposizione non esonera il datore di lavoro dall'eliminare i rischi alla fonte o dal ridurli al minimo; a questo proposito. l'art. 41 del D.Lgs. 626/94 prevede, infatti, che i DPI debbano essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Alla luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata dovrà essere la valutazione dei rischi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Il decreto prevede, infatti, che il datore di lavoro, nell'ambito del processo di valutazione, deve prendere in considerazione, oltre al livello, al tipo ed alla durata dell'esposizione, anche:

  • gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

  • per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni;

  • tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio infortuni;

  • le informazioni sull'emissione di rumore fomite dai costruttori delle attrezzature di lavoro e l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;

  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se a seguito della valutazione, ed in questo caso non vi sono modifiche rispetto all'art. 40 del D.Lgs. 277/91, si può ritenere che l'esposizione giornaliera al rumore sia superiore ad 80 dB(A), la valutazione comprende anche la misura dei livelli di rumore. Tale obbligo viene, però, esteso dal decreto anche quando possono essere superati i 135 dB(C) di pressione acustica di picco. Inoltre, mentre l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 277/91, prescriveva che la valutazione venga programmata ed effettuata ad opportuni intervalli, senza specificare una cadenza precisa, la nuova normativa prevede che la valutazione e le misurazioni vengano programmate ed effettuate almeno ogni quattro anni (art. 181, comma 2).

Rimane in ogni caso l'obbligo di effettuare una nuova valutazione dei rischi in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

I dispositivi di protezione individua dell'udito, a differenza di quanto previsto dall'art. 43, del D.Lgs. 277/91, dovranno essere forniti dal datore di lavoro ai lavoratori quando vengono superati i valori inferiori che fanno scattare l'azione, cioè 80 dB(A) e 135 dB(C), mentre dovranno essere fatti indossare ai lavoratori nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o maggiore ai valori superiori che fanno scattare l'azione, cioè 85 dB(A) e 137 dB(C).



[1]    La pressione acustica di picco è definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea.

[2]    La norma  prevede, relativamente ai valori della pressione acustica istantanea, l'obbligo di segnalare i luoghi di lavoro che possono comportare il superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea e l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, in caso di superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

 

 
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