VIBRAZIONI

valutazione-rischio-vibrazioni

La legge impone la misura delle vibrazioni trasmesse da macchine ed utensili al sistema mano-braccio o al corpo intero. CET fornisce il servizio di misura delle vibrazioni utilizzando accelerometri triassiali dedicati e fornendo il vettore risultante in tempo reale. Un esauriente rapporto completa la valutazione dell'esposizione professionale.

Il D.Lgs. 187/05 per primo ha introdotto la nuova disciplina, integrando la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 con la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni a livello di mano-braccio e di corpo intero. Il T.U. D. Lgs. 81/08, ha interamente assorbito senza sostanziali modifiche la norma nel TITOLO VIII - AGENTI FISICI, CAPO III - Protezione dei lavoratori dai rischi di  esposizione a vibrazioni (artt. 199 - 205).

Tale valutazione, a seconda dei casi può essere di tipo tabellare, strumentale o mista. La norma da facoltà al datore di lavoro di ricorrere per la valutazione sia a misure vibrometriche dirette sia al ricorso, sotto la propria responsabilità, ai valori orientativi contenuti nelle banche dati ISPESL.

Affidarsi totalmente alle Banche dati è sconsigliabile per una serie di motivi:
  • l'apparecchiatura potrebbe non corrispondere esattamente al modello descritto nella Banca Dati ISPESL;

  • i modi d'uso dell'attrezzatura possono essere diversi da quelli misurati per la Banca Dati ISPESL. Anche il substrato incide fortemente nel caso di impiego di mezzi di movimentazione che possono trasmettere vibrazioni al corpo interno: queste differenze non sono prese in considerazione nelle Banche Dati ISPESL, pertanto ci si potrebbe trovare di fronte anche a misure di riferimento sovrastimate;

  • l'apparecchiatura in uso potrebbe comunque presentare valori vibrometrici diversi da quelli descritti nelle Banche Dati ISPESL in quanto l'accelerazione effettivamente trasmessa all'operatore può essere influenzata da fattori contingenti quali: anno di acquisto, stato di manutenzione, DPI e indumenti da lavoro indossati, ecc.

Suggeriamo pertanto di considerare utile la consultazione della Banca Dati ISPESL solo per uno screening preliminare, al quale far seguire quante più misurazioni possibili sulle macchine e attrezzature a motore effettivamente impiegate dal personale, escludendo solo impieghi occasionali o quelle attrezzature risultate palesemente non vibranti dopo questo primo accertamento.

Si tratta quindi di articolare un percorso composto di quattro fasi sequenziali:

  1. Mappatura preliminare: sulla scorta dell'elenco dei macchinari e degli utensili potenzialmente sorgenti di vibrazioni per il sistema mano-braccio e per il corpo intero consegnata si dovranno individuare i tempi di esposizione da parte del personale preposto al loro utilizzo;

  2. Verifica tabellare: verifica approfondita negli appositi archivi ufficiali dei livelli di vibrazione dei macchinari individuati;

  3. Rilevazione strumentale: dei livelli di vibrazione dei macchinari non presenti negli elenchi di cui al punto precedente;

  4. Relazione tecnica: sull'esposizione alla vibrazioni finalizzata alla valutazione del rischio di esposizione e all'adozione delle misure preventive e protettive necessarie.

A conclusione delle attività di monitoraggio CET soc. coop. produrrà un esaustivo Documento di valutazione del rischio, in conformità art. 202 del D.Lgs. 81/08, e agli allegati XXXV, parte A (sistema mano-braccio) e  XXXV, parte B (vibrazioni trasmesse al corpo intero), contente la strumentazione impiegata, i criteri e le modalità di misura e valutazione, le attrezzature ed i macchinari valutati, le condizioni di misura, i risultati delle misurazioni effettuate, la valutazione finale dell'esposizione alla vibrazioni.

I rilievi vibrometrici verranno realizzati con:

  • Vibrometro, modello HVM100 della LARSON & DAVIS;

  • Accelerometro triassiale (manobraccio e corpo intero), modello SEN020 della LARSON & DAVIS.

Ricordiamo che è compito del datore di lavoro provvedere a informare e formare il lavoratore sui rischi che può incontrare nel lavoro, con particolare riferimento alla specifica mansione svolta. Il principio viene formulato dal D. Lgs. 81/08 per tutte le tipologie di rischio che sussistono in Azienda.

 
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