|
Il D. Lgs. 10 aprile 2006, n.195 ha
introdotto un titolo V-bis al D.Lgs. 626/94 e diviene così la nuova normativa
di riferimento per quanto riguarda i nuovi requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro, ed abroga il precedente D.Lgs.
277/91 nel momento (imminente) in cui entrerà in vigore.
Recentemente anche questo Decreto è
stato riassorbito - praticamente tal quale - all'interno del nuovo T.U. che
riordina in forma unitaria tutta la disciplina in materia di igiene e sicurezza
nel lavoro, andando ad abrogare quasi tutte le norme previgienti, incluso lo
stesso "626".
Oggi pertanto tutti i riferimenti legislativi fanno capo al nuovo D. Lgs. 81/08,
Titolo VII (AGENTI FISICI), Capo CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I
RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO (da art. 187 a art. 198).
|
|
Leggi tutto...
|
|
La legge impone la misura delle vibrazioni trasmesse da macchine ed
utensili al sistema mano-braccio o al corpo intero. CET fornisce il
servizio di misura delle vibrazioni utilizzando accelerometri triassiali
dedicati e fornendo il vettore risultante in tempo reale. Un esauriente
rapporto completa la valutazione dell'esposizione professionale.
Il D.Lgs. 187/05 per primo ha
introdotto la nuova disciplina, integrando la valutazione dei rischi di cui
all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 con la valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni a livello di mano-braccio e di corpo intero. Il T.U. D. Lgs. 81/08,
ha interamente assorbito senza sostanziali modifiche la norma nel TITOLO VIII -
AGENTI FISICI, CAPO III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni (artt. 199 - 205).
Tale valutazione, a seconda dei
casi può essere di tipo tabellare, strumentale o mista. La norma da facoltà al
datore di lavoro di ricorrere per la valutazione sia a misure vibrometriche
dirette sia al ricorso, sotto la propria responsabilità, ai valori orientativi
contenuti nelle banche dati ISPESL.
|
|
Leggi tutto...
|
|
|