IL RISCHIO INCENDIO

IL RISCHIO INCENDIO

rischioincendioIl D.Lgs. 81/09 all''Articolo 46  "Prevenzione incendi" recita:

"1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

  • i criteri diretti atti ad individuare:
  1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. misure precauzionali di esercizio;
  3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In base all'esperienza maturata e sulla base dei criteri adottati dal Servizio Antincendio della PAT per lo sviluppo di documenti analoghi, la Valutazione del Rischio Incendio andrà ad articolarsi come di seguito indicato:

  • raccolta delle informazioni nel corso di sopralluogo tecnico.. In tale occasione verranno verificate le dotazioni antincendio in uso, le caratteristiche delle vie di esodo e delle uscite, verranno censite le sorgenti di innesco, le condizioni capaci di generare un carico di incendio, le possibilità di propagazione, l'affollamento massimo dei locali, la presenza di popolazione protetta,

  • le informazioni raccolte verranno successivamente schedate per ambienti omogenei e piani in modo da determinare il grado di rischio come sommatoria di condizioni riscontrate in sottozone: è possibile così che una zona valutata in maniera più gravosa di altre qualifichi un intero ambiente (ad esempio) con quel grado di rischio. La classificazione del rischio richiesta dal Decreto deriverà da: possibilità di innesco; possibilità di combustione, possibilità di diffusione, combinazione tra fattori mitiganti e penalizzanti (presenza di pubblico, limitazioni psicofisiche, presenza ed efficacia dei sistemi di allarme, ecc.). verrà infine verificato il dimensionamento delle vie di fuga e delle uscite di piano secondo il Decreto;

  • una volta valutato il rischio e classificato, si individueranno gli specifici interventi da attuare, sempre applicando un criterio di identificazione delle soluzioni a zone. Il risultato delle osservazioni raccolte durante il sopralluogo e delle soluzioni prospettate per adeguare i locali alle misure strutturali e tecnologiche antincendio, saranno raccolti in una planimetria descrittiva dello stato finale degli ambienti;

  • infine verrà prodotta un'esauriente procedura di gestione delle emergenze che sarà corredata di planimetrie informative da esporre lungo le zone di passaggio e negli ambienti di maggiore frequentazione.

 
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