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Il D.Lgs. 81/09
all''Articolo 46 "Prevenzione incendi" recita:
"1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e
per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di
cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti:
-
i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed
a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
-
le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei
decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
In
base all'esperienza maturata e sulla base dei criteri adottati dal Servizio
Antincendio della PAT per lo sviluppo di documenti analoghi, la Valutazione del
Rischio Incendio andrà ad articolarsi come di seguito indicato:
-
raccolta
delle informazioni nel corso di sopralluogo tecnico.. In tale occasione verranno
verificate le dotazioni antincendio in uso, le caratteristiche delle vie di
esodo e delle uscite, verranno censite le sorgenti di innesco, le condizioni
capaci di generare un carico di incendio, le possibilità di propagazione,
l'affollamento massimo dei locali, la presenza di popolazione protetta,
-
le
informazioni raccolte verranno successivamente schedate per ambienti omogenei e
piani in modo da determinare il grado di rischio come sommatoria di
condizioni riscontrate in sottozone: è possibile così che una zona valutata in
maniera più gravosa di altre qualifichi un intero ambiente (ad esempio) con
quel grado di rischio. La classificazione del rischio richiesta dal Decreto
deriverà da: possibilità di innesco; possibilità di combustione, possibilità di
diffusione, combinazione tra fattori mitiganti e penalizzanti (presenza di
pubblico, limitazioni psicofisiche, presenza ed efficacia dei sistemi di
allarme, ecc.). verrà infine verificato il dimensionamento delle vie di fuga e
delle uscite di piano secondo il Decreto;
-
una
volta valutato il rischio e classificato, si individueranno gli specifici
interventi da attuare, sempre applicando un criterio di identificazione
delle soluzioni a zone. Il risultato delle osservazioni raccolte durante il
sopralluogo e delle soluzioni prospettate per adeguare i locali alle misure
strutturali e tecnologiche antincendio, saranno raccolti in una planimetria
descrittiva dello stato finale degli ambienti;
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