 Disponibile sul sito Ispesl una relazione sulle novità del D.Lgs. 81/2008 relative alla sicurezza elettrica. I nuovi obblighi, i lavori sotto tensione, le verifiche, le abrogazioni e le attese di futuri chiarimenti.
Da tempo l'Osservatorio ISPESL
collabora con la rivista "Ambiente & Sicurezza"
del Sole 24 Ore pubblicando relazioni che ci permettono di conoscere il parere
dell'Istituto su alcuni degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito della
sicurezza sul lavoro.
Nel numero 13 di "Ambiente & Sicurezza" è stato
ad esempio pubblicata una relazione dal titolo "Sicurezza elettrica:
le novità per il datore di lavoro sugli impianti e sulle apparecchiature"
che fa una panoramica delle novità apportate in questo specifico campo dal Decreto
legislativo 81/2008.
Quello che viene fornito è un primo quadro delle
novità introdotte dal decreto in relazione sia alla regolamentazione esistente
(D.P.R. n. 462/2001) sia alla regolamentazione abrogata, un quadro deve essere
considerato come un primo "punto vista" che "potrà eventualmente consolidarsi a
seguito di circolari o di chiarimenti da parte degli organi istituzionali
preposti".
Ecco alcuni degli argomenti trattati:
-
le novità degli obblighi del datore:
l'articolo 80 stabilisce "che il datore di lavoro deve eseguire una valutazione
del rischio elettrico tenendo in considerazione: le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze;
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio
prevedibili";
-
riguardo ai requisiti di sicurezza l'art. 81
riprende il concetto introdotto dalla legge n. 186/1968 secondo il quale
"l'utilizzo di norme tecniche (condivise a livello di comitati tecnici
riconosciuti) costituisce la conformità alla regola dell'arte";
-
con l'articolo 82 sono stati considerati e aggiornati
"gli aspetti regolamentati in precedenza dai D.M. 13
luglio 1990,
n. 442, e D.M. 9 giugno 1980, ai fini delle deroghe di cui al
comma 3, art. 395, D.P.R. n. 547/1955, per quel che riguardava la sicurezza dei
lavori sotto tensione, effettuati su impianti elettrici alimentati a
frequenza industriale con tensione nominale compresa tra i 1.000 e i 30.000
Volt e superiori ai 30.000 Volt";
-
con l'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 sarà necessario
fare riferimento, quale nuovo campo di applicazione del D.P.R. n. 462/2001, al campo
di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
-
l'art. 86 stabilisce che, ferme restando le disposizioni
del D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza;
-
in forza dell'art. 84 (Il datore di lavoro provvede
affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo
le norme di buona tecnica), dell'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 e in
attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, "è opportuno che tutti gli impianti
di protezione, relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica
risultano "non auto protette", ora siano denunciati";
-
sebbene sia ancora in vigore il vecchio assetto
normativo relativo a "fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali
esplosivi", con le recenti abrogazioni operate dal D.Lgs. 81/2008 è ora
"mancante un riferimento diretto alle verifiche obbligatorie degli impianti
elettrici relativi a questi luoghi": un problema che "dovrà necessariamente
essere oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti".
Fonte: Puntosicuro
|