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Referti medici on line e fascicolo sanitario elettronico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato due linee guida: una che regola la possibilità di consultare sul proprio computer o di ottenere i risultati di analisi cliniche, radiografie e referti direttamente sulla propria casella di posta elettronica l'altra che garantisce la protezione dei dati sanitari e della privacy della persona per quanto riguarda il  fascicolo sanitario elettronico.

Con la Deliberazione del 25 giugno 2009, specifiche "Linee guida in tema di referti on-line" si sono definiti i punti che regolano il servizio di refertazione on-line: l'adesione deve essere facoltativa; in ogni caso, il referto cartaceo resterà a disposizione dell'interessato. Ecco i principali punti:

  • Per consentire all'interessato di esprimere una scelta consapevole, il titolare del trattamento deve fornirgli una informativa chiara e trasparente sulle caratteristiche del servizio di refertazione on line ed acquisirne il consenso a trattare i suoi dati personali, anche sanitari.

  • Il titolare del trattamento che intenda offrire un servizio aggiuntivo, consistente nella possibilità di archiviare presso la struttura sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori della stessa, deve fornire una ulteriore informativa ed acquisire un autonomo consenso.

  • I dati personali inerenti lo stato di salute devono essere resi noti all'interessato solo accompagnati da un giudizio scritto di un medico designato dallo stesso e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori chiarimenti qualora l'interessato ne faccia richiesta.

  • Dovrebbero invece essere escluse dal servizio di refertazione on line indagini di particolare delicatezza, ad esempio quelle genetiche, anche prenatali, per le quali la normativa prevede che sia necessario assicurare una appropriata consulenza medica.

  • E' prescritta l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza, come, ad esempio, la convalida degli indirizzi di posta elettronica con verifica on line, l'uso di password per l'apertura del file, e in particolare (per il trasferimento di dati che potrebbero rivelare l'identità genetica di un individuo) il ricorso alla cifratura.

  • I referti rimangano a disposizione on line per un periodo massimo i 30 giorni.

Su tali Linee guida, l'Autorità ha avviato, il 15 luglio scorso, una procedura di consultazione pubblica, per acquisire, prima della definitiva adozione, osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati, che potranno intervenire, entro il 30 settembre 2009, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Ciborio n. 121 - 00186 Roma, o all'indirizzo di posta elettronica Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato inoltre in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario". 

Le "Linee guida", adottate al termine di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone.

Il provvedimento del Garante stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.

Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere.

Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.

In ogni caso se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento.

Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovrà sempre essere comunicata all'Autorità prima del suo avvio.

 

Fonti: Puntosicuro - Ass. Ambiente e Lavoro

 
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