Referti medici on line e fascicolo sanitario elettronico |
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato due linee guida: una che regola la possibilità di consultare sul proprio computer o di ottenere i risultati di analisi cliniche, radiografie e referti direttamente sulla propria casella di posta elettronica l'altra che garantisce la protezione dei dati sanitari e della privacy della persona per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico.
Con la Deliberazione del 25 giugno 2009, specifiche "Linee guida in
tema di referti on-line" si sono definiti i punti che regolano il servizio
di refertazione on-line: l'adesione deve essere facoltativa; in ogni caso, il
referto cartaceo resterà a disposizione dell'interessato. Ecco i principali
punti:
Su tali Linee guida, l'Autorità ha avviato, il 15 luglio scorso, una procedura di consultazione pubblica, per acquisire, prima della definitiva adozione, osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati, che potranno intervenire, entro il 30 settembre 2009, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Ciborio n. 121 - 00186 Roma, o all'indirizzo di posta elettronica Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato inoltre in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario". Le "Linee guida", adottate al termine di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone. Il provvedimento del Garante stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere. Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro. In ogni caso se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento. Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovrà sempre essere comunicata all'Autorità prima del suo avvio.
Fonti: Puntosicuro - Ass. Ambiente e Lavoro |
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