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Un vademecum per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi in riferimento al nuovo regolamento entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Le categorie, le procedure, le attività esenti e le novità del regolamento.
In relazione
al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 - entrato in vigore il 7 ottobre
2011 e contenente il "Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" - è stato
recentemente pubblicato un vademecum che riporta tutte le novità per
cittadini e imprese introdotte dal nuovo regolamento.
L'opuscolo
dal titolo " Meno carte più sicurezza - Procedure
semplificate per la prevenzione incendi" - curato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica - descrive
infatti in modo molto semplice e con l'ausilio di illustrazioni le principali
istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti
di prevenzione incendi.
Dopo una
premessa, che ricorda come il nuovo regolamento si basi sul principio di
proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla
base della complessità del rischio), vengono elencate le tre categorie
in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi:
-
-Categoria
"A", attività a basso rischio e standardizzate: "appartengono alla
Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi
significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un
limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento";
-
Categoria
"B", attività a medio rischio: "rientrano nella Categoria B le
attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché
le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da
ritenersi ad alto rischio";
-
Categoria
"C", attività a elevato rischio: "nella Categoria C rientrano tutte le
attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale".
Attraverso
alcuni semplici esempi il documento riporta le procedure per le attività
relative alle diverse categorie.Ad esempio
le procedure per la categoria "B" vengono esemplificate attraverso il
personaggio di Maria, un'imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la
vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq.L'attività
che Maria vuole avviare "presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed
è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti
il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole
tecniche.
Il SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) a cui Maria si è rivolta per
ottenere il permesso di costruire "invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del
locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull'eventuale adeguatezza
dell'opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del
locale, per avviare l'attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la
documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria
ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la
sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a
campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita
tecnica".
Ricordiamo
che della categoria "B" fanno parte ad esempio: " alberghi tra i 50 e i
100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i
locali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di superfici comprese tra i
600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le
autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici destinati ad uso civile con
altezza antincendio tra i 32 e i 54 m".
Questo un riepilogo
delle istruzioni per la categoria "B":
-
in caso
di nuove costruzioni e nuove attività: "per le attività comprese nella
Categoria B, le nuove norme per la prevenzione incendi prevedono che i Vigili
del Fuoco valutino, prima dell'inizio dei lavori, la conformità del progetto ai
criteri di sicurezza antincendio. Dopo la costruzione, per avviare l'attività è
sufficiente presentare la SCIA: i controlli successivi saranno effettuati dai
Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni";
-
in caso
di modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di
Prevenzione Incendi: "se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza,
dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al
Comando VVF , nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale). Se le
modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori,
il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di
permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui
l'attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto,
per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere
gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l'attività,
presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del
fuoco per i successivi controlli".
Rimandandovi
alla lettura del vademecum per gli altri esempi (categoria "A": Gianni desidera
costruire un'autorimessa; categoria "C": Paolo vuole costruire una casa di
riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani
contemporaneamente), riprendiamo altre istruzioni relative al nuovo
regolamento:
-
le
attività esenti: "sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione
incendi tutte le attività non presenti nell'Allegato 1 del nuovo Regolamento.
Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani
ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole
cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché
considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre
fattispecie";
-
i nuovi
limiti: "per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno
subìto variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate
alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e
di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a
depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se
detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori
complessivamente a 5.000 kg)".
Si
sottolinea che le nuove attività assoggettate sono ricollegabili
essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es.
club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.
Il vademecum
indica cosa fare per essere sempre in regola e conoscere a quale categoria
si appartiene. Ad esempio è necessario verificare su vigilfuoco.it o
consultare l'Allegato 2 del Regolamento D.P.R. n. 151/2011 per sapere se:
-
"Sei
ancora soggetto ai controlli": "scopri la nuova numerazione che è stata
attribuita alla tua attività controllando l'Allegato 2 del Regolamento
prevenzione incendi o visitando direttamente il sito www.vigilfuoco.it";
-
"Non
sei più soggetto ai controlli": "in questo caso, fermi restando gli
obblighi in materia di sicurezza antincendio, non sei più soggetto alle
procedure di prevenzione incendi";
-
"Non
eri soggetto ai controlli, adesso lo sei": "per rispettare la normativa di
prevenzione antincendio e non incorrere in sanzioni, controlla l'Allegato 1 del
Regolamento prevenzione incendi o visita direttamente il sito www.vigilfuoco.it
per capire in quale categoria (A, B o C) rientra la tua attività".
Il documento
contiene poi ulteriori indicazioni su altre novità del Regolamento:
- prevenzione
incendi online: "un progetto che consente all'utente di inviare per via
telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la
relativa documentazione tecnica; di consultare online lo stato della pratica;
di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; di accedere a una serie di
servizi aggiuntivi, quali la prenotazione online di appuntamenti con i
funzionari VVF, la compilazione guidata della relazione tecnica per le attività
più diffuse e la pre-compilazione delle sezioni dei modelli inerenti i dati
anagrafici, recuperati in automatico dal registro camerale";
- abolizione
della duplicazione del Registro dei controlli: "è stato eliminato il
Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale,
che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di
lavoro";
- semplificazione
dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia: "la richiesta di rinnovo
del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di
variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al
Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Inoltre, la
perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli
impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e
sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest'ultimo non deve
più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento";
- NOF
(nulla osta di fattibilità): "i titolari delle attività ad alto e medio
rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di
richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla
osta di fattibilità. Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di
massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di
vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un
progetto di fattibilità dell'opera";
- verifiche
in corso d'opera: "i titolari di attività soggette alla normativa e
particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione
dell'opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione
incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase
di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di
visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni
dall'avvio".
Per
concludere ricordiamo che sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile è presente anche un convertitore dal D.M. 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto
ministeriale 27 settembre 1965 contenente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi) al DPR 151/2011.
Fonte: Puntosicuro
- Vigilidelfuoco.it
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