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NEW! Roa e Stress Lavoro Correlato



ROA - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

cartolinaroaver4L'art. 306 c. 3 del D.lgs. 81/08 ha previsto il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII - Capo V recante "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali". Un nuovo centro di rischio che il precedente D.Lgs. 626/94 non regolava esplicitamente.

L'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, sarà in vigore dal 26 aprile 2010.La violazione dell'obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 (cfr. art. 55 co. 1 lett. a)). Si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:

  • nelle aziende di cui all'art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g) [rischio incidente rilevante, centrali termoelettriche, processi con radiazioni ionizzanti, fabbricazione e deposito esplosivi, attività estrattive sup. 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura sup. 50 lavoratori];

  • in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

  • per le attività disciplinate da Titolo IV [cantieri temporanei e mobili] caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (cfr. art. 55 co. 2).

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MODELLI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'art. 28 del Decreto Legislativo nl 81/08 rende obbligatorio da parte del datore di lavoro valutare il rischio da stress correlato secondo i dettami previsti dall'accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.  

Lo stress è considerato oggi uno dei problemi sociali più gravi, cui va data un'adeguata risposta sia a livello di cura che di prevenzione. Studi sperimentali hanno dimostrato lo stretto collegamento tra condizioni alterate di stress e livelli biologici profondi, che giocano un ruolo importante in diverse malattie. Lo stress è, inoltre, causa diretta di patologie: ansia, attacchi di panico, insonnia, difficoltà di concentrazione e di decisione, pensieri ripetitivi, irritabilità. Sul piano lavorativo, sono ben noti i costi del burn-out, effetto diretto di una situazione di stress prolungato.Si tratta dunque di un problema che non può essere ignorato, ma da affrontare con decisione, in base a regole e attraverso percorsi condivisi dalle parti.

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell' azienda/ente, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato (SLC) può condurre a una maggiore efficienza e a un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per le cooperative, lavoratori e imprese nel suo complesso.

Dal 31 dicembre 2010 entra in vigore l'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato cosi come previsto all'art. 28 del Decreto 81/08 comma 1-bis. A partire da tale data le aziende/enti dovranno procedere alla valutazione del rischio.

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