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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01: ESTENSIONE DEGLI ILLECITI AMBIENTALI E TRASPORTI MARITTI

Con il recepimento (con decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), della Direttiva n. 2008/99/CE (sulla tutela penale dell'ambiente) e della Direttiva n. 2009/123/CE (sull'inquinamento delle navi), la responsabilità amministrativa degli enti, ex DLgs. 231/2001, vede ampliarsi l'elenco dei c.d. "reati presupposto"; vale a dire delle fattispecie criminose che, ove commesse da soggetti apicali ovvero anche da dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli enti, determinano l'insorgere della responsabilità anche in capo agli enti medesimi.

In particolare, nel DLgs. 231/2001 è prevista l'introduzione del nuovo art. 25-undecies, che sancisce l'ingresso della responsabilità degli enti nel diritto dell'ambiente. Oltre alle sanzioni pecuniarie, parametrate alla gravità dei singoli reati presupposto, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata massima di sei mesi. In taluni casi (ad esempio, stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 del Codice dell'Ambiente) è possibile arrivare all'extrema ratio della interdizione definitiva dell'attività.

 

Fonte: dott.ssa Elisa Lagni

 
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