Sicurezza
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MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO: VERIFICHE E PREVENZIONE CADUTE
MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO: VERIFICHE E PREVENZIONE CADUTE |
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In relazione agli atti del convegno " La sicurezza delle macchine in edilizia", un convegno organizzato da INAIL- Dipartimento Tecnologie di Sicurezza che si è tenuto il 6 Ottobre 2011 a Bologna, presentiamo un intervento che con riferimento alle macchine per il sollevamento riporta la nostra attenzione sul Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Decreto che, ricordiamo, entrerà in vigore tra non molti giorni: il 24 gennaio 2012. Nell'intervento "Macchine per il sollevamento - Le nuove attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche " , a cura dell'Ing. Maria Nice Tini (INAIL- DTS/ex ISPESL), vengono riprese alcune tematiche già presentate dalla relatrice in passato e relative alle verifiche periodiche delle attrezzature. Ricordiamo brevemente che in relazione al Decreto dell'11 aprile 2011 le attrezzature vengono suddivise in vari gruppi e che:
Dopo aver dato informazioni sulla messa in servizio delle attrezzature dei due gruppi, la relatrice si sofferma sulle varie definizioni relative alle verifiche delle attrezzature e ricorda che la prima verifica periodica è finalizzata a "identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante". In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
La prima verifica periodica è finalizzata anche a:
In particolare nel corso delle verifiche periodiche su gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, "sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche". Nella relazione vengono poi indicate definizioni, caratteristiche e parametri di alcune specifiche attrezzature:
In merito all'evoluzione della normativa sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili si parla del futuro e del passaggio a un testo consolidato, il FprEN 280:2011, che presenta alcune novità significative e che verrà votato entro Marzo 2012 (nel documento è presente un confronto tra l'attuale UNI EN 280:2009 e la FprEN 280:2011). Veniamo alla prevenzione delle cadute dalle MEWP (piattaforme di lavoro mobili elevabili) e ai dispositivi di protezione correlati (D.Lgs. 81/2008: Allegato VI, 4.1 - FprEN 280:2011: 5.6.14 Restraint Device). Ci sono due tipi di dispositivi di protezione:
In particolare i sistemi di trattenuta che si usano sulle MEWP (restraint system) "sono una combinazione di dispositivi di imbracatura per il corpo e di cordini di posizionamento. È ormai diffuso l'uso di cordini regolabili in modo tale da offrire la massima libertà di movimento, garantendo l'immediato trattenimento in caso di necessità. La lunghezza dei cordini (sia in caso di cordini con lunghezza fissa sia nel caso di cordino regolabili) deve essere scelta tenendo conto delle caratteristiche della piattaforma e deve essere sufficientemente corta in modo tale da impedire all'operatore di raggiungere una posizione dalla quale può cadere. Il DPI " cintura di sicurezza" è un dispositivo di trattenuta (intendendo per trattenuta la condizione che per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell'ancoraggio rende impossibile la caduta) che, in caso di caduta, trattiene l'operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento. Non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica". Riguardo ai sistemi di arresto caduta è possibile usare un sistema di arresto cadute su una piattaforma? È "necessario verificare che la MEWP possa essere usata come parte del sistema di arresto cadute, in questo caso i punti di ancoraggio devono soddisfare i requisiti e devono essere sottoposti alle prove previste nella UNI EN 795:2002. La maggior parte delle MEWP hanno i punti di ancoraggio realizzati per i dispositivi di trattenuta e non di arresto. I punti di ancoraggio devono recare la relativa marcatura; marcatura che deve indicare il numero di persone ammesso. La relatrice ricorda che nel caso di utilizzo di un sistema di arresto di caduta, il datore di lavoro deve tener conto:
La relazione si conclude con una disamina sul problema del sollevamento persone che sarebbe permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, ma (Allegato VI, D.Lgs. 81/2008) a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Riguardo al concetto di eccezionalità (punto 3.1.4 all. VI) viene presentato il parere della Commissione Consultiva Permanente (10.02.2011): "si tratta di operare in situazioni di emergenza. Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni dipericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio. Quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o dal contesto le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. Specifiche condizioni di sicurezza:
Fonte: Puntosicuro |
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Carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere. Le verifiche periodiche, l’evoluzione della normativa tecnica, i DPI per la prevenzione delle cadute e il sollevamento persone.