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Un documento
dedicato al sollevamento di cose e persone alla luce della nuova Direttiva
Macchine permette di fare chiarezza sui campi di applicazione della direttiva.
La nuova definizione di ascensore e le novità per gli apparecchi di
sollevamento.
Il
9 aprile 2010 si è tenuto a Napoli il convegno "Nuova Direttiva Macchine", un
convegno organizzato dall'ISPESL - in collaborazione con l'Università di Napoli
"Federico II" - che si proponeva di fare il punto sui contenuti del decreto di
recepimento della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE, il D.Lgs n. 17 del 27
gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
Decreto che consente di integrare efficacemente la sicurezza nella
progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne
un'installazione e manutenzione corretta e di garantire un'adeguata
sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza
Ci
soffermiamo ora su uno degli interventi: "Il
sollevamento di ‘cose e/o persone' alla luce della nuova Direttiva Macchine",
a cura di Laura Tomassini (Ispesl, DTS).
Il documento ci ricorda che il D.Lgs n. 17/2010, entrato in vigore il 6 marzo
2010, ha abrogato il D.Lgs. 459/96, mentre l'articolo 24 della direttiva,
relativo agli ascensori, non è stato ancora recepito (la parte relativa agli
ascensori è stata rinviata per la definizione delle necessarie modifiche al
D.P.R. 162/99).
L'intervento si sofferma sull'articolo 1 della direttiva relativo al campo
di applicazione.
La direttiva si applica, ad esempio, alle macchine, intese come insieme "pronto
per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un
mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione" (come
indicato nella guida redatta dalla Commissione Europea "Guide to application of
the Machinery Directive 2006/42/CE").
A questo proposito il documento ricorda che la "valutazione di
conformità di una macchina destinata ad essere installata su un mezzo di
trasporto o in un edificio/costruzione copre:
- la macchina da montare;
- le specifiche della struttura di supporto;
- le istruzioni per l'installazione".
E la verifica dell'idoneità all'impiego di apparecchi e accessori di sollevamento,
prevista dal punto 4.1.3 dell'allegato I della Direttiva Macchine, "deve essere
eseguita sulla macchina pronta per essere messa in servizio (dal fabbricante o
da persona competente che agisca per suo conto)".
Il mezzo di trasporto in se stesso o l'edificio sono esclusi dal campo di
applicazione della Direttiva Macchine: seguiranno la specifica normativa
applicabile. Ricordando che tale considerazione "non vale per le macchine
‘self-propelled', ad esempio le autogru.
Il suddetto punto 4.1.3 indica inoltre che all'atto dell'immissione sul mercato
o della prima messa in servizio il fabbricante si accerta con adeguate misure,
che prende o fa prendere, che tali apparecchi e accessori di sollevamento
possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza. Su "ciascuna
macchina devono essere eseguite prove statiche e dinamiche", secondo quanto previsto
dal punto 4.1.2.3 "Resistenza meccanica" e se le macchine non possono
essere montate nei locali del fabbricante, "le misure appropriate possono
essere prese sul luogo dell'utilizzazione".
La direttiva si applica poi anche ai componenti di sicurezza immessi sul
mercato separatamente, destinati dunque ad espletare una funzione di
sicurezza ("il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata
progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri
componenti").
Ad esempio i seguenti componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa
di persone da un piano all'altro sono elencati al punto 17 dell'allegato V
della 2006/42/CE e sono pertanto considerati "componenti di sicurezza":
- "dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
- dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti
ascendenti incontrollati;
- dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
- ammortizzatori ad accumulazione di energia: a caratteristica non lineare o
con smorzamento del movimento di ritorno;
- ammortizzatori a dissipazione di energia;
- dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza
quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
- dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza
con componenti elettronici".
Tutti questi componenti rientrano nella definizione di "macchina" e "sono
soggetti a quanto previsto dalla direttiva, purché siano immessi separatamente
sul mercato e non siano destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio
in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina
originaria".
La direttiva si applica anche a:
- accessori di sollevamento: "componenti o attrezzature non collegate
alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti
tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a
divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato
separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate
accessori di sollevamento";
- catene, funi e cinghie: "catene, funi e cinghie progettate e costruite
a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o
di accessori di sollevamento".
Veniamo alla nuova definizione di "ascensore" data dalla 2006/42/CE.
La direttiva lo definisce come apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un "supporto del carico" (la parte dell'ascensore "che
sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle") e "che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinato al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, ossia se una
persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati
all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del
supporto del carico".
In particolare "gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un
percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione
della presente direttiva".
Concludiamo con alcune novità tratte dall'allegato 1 della direttiva
2006/42/CE, nella parte dedicata ai "Requisiti essenziali supplementari di
sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni
di sollevamento".
Per operazioni di sollevamento si intendono operazioni di spostamento di unità
di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato
momento, di un cambiamento di livello.
In particolare nella direttiva è nuovo il punto 4.1.2.8, "Macchine
che collegano piani definiti".
Riguardo ai piani (4.1.2.8.5) si indica che devono essere prevenuti i rischi
dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in
movimento o altre parti mobili.
E se c'è il rischio di caduta di persone "nel percorso del supporto del carico
quando quest'ultimo non è presente ai piani", devono essere installati
ripari per evitare tale rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione
del percorso del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo
di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che
impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi
e bloccati;
- l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia
arrestato al piano corrispondente.
Altre novità sono relative al:
- punto 4.3.3 "apparecchi di sollevamento": il termine "carico
nominale" è stato cambiato in "carico massimo di utilizzazione";
- punto 4.4.1 "istruzioni accessori di sollevamento": nelle istruzioni è
necessario inserire "il coefficiente di prova statica utilizzato";
- punto 4.4.2 "istruzioni macchine di sollevamento": anche qui il
termine "carico nominale" è stato cambiato in "carico massimo di
utilizzazione" ed è "stato inserito il riferimento alle prove eseguite
per l'idoneità all'impiego". Se applicabile, "deve essere inserito un test
report contenente nel dettaglio i test statici e dinamici eseguiti da/per il
fabbricante".
Infine alcune novità - tratte dal documento originale che vi invitiamo a
leggere - della parte dell'allegato relativa agli apparecchi per operazioni
di sollevamento persone:
- punto 6.1.1 "resistenza meccanica": è richiesto che "lo spazio e la
resistenza dell'intero supporto del carico siano adeguati al numero di
persone". Sono stati poi inseriti dei "requisiti relativi ai sistemi di
sospensione e di sostegno del supporto del carico che devono essere
adeguati": nel caso di funi e catene "ne sono richieste almeno 2
indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio";
- punto 6.2 "dispositivi di comando" : con la nuova direttiva è
"richiesto un dispositivo di comando ad "azione mantenuta", tranne nel
caso in cui il supporto del carico è completamente chiuso";
- punto 6.3.3 "rischio caduta di oggetti sul supporto del carico": è
richiesta "una copertura di protezione del supporto del carico nel caso vi sia
il rischio di caduta di oggetti sopra di esso";
- è stato aggiunto il punto 6.4, "Macchine che collegano piani
definiti".
FONTE: puntosicuro
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