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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 è pubblicato dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni
e le province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n.
852/2p004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti
alimentari".
Le presenti dionee-guida, tenuto conto delle
indicazioni di cui all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome hanno l'obiettivo di fornire agli operatori del settore
alimentare ed agli
organi di controllo istruzioni in merito all'applicazione del Regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché di precisare talune parti del sopra
citato regolamento.
Le disposizioni del Regolamento CE si rivolgono a tutti gli operatori del
settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della
sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di
igiene degli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti CE 853/2p004 e
n. 854/2004.
Spetta ai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle A.S.S. de,lla Regione,
attraverso i Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene
alimenti di origine animale, ciascuno per la parte di propria competenza,
condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento sulla base delle indicazioni
fornite dalle presenti Linee guida o di specifiche e più puntuali precisazioni
del Ministero della Salute e della Regione, secondo i principi generali
previsti dal Regolamento CE n. 882/2004. Tale regolamento (CE) su applica a
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
degli alimenti nonché alle esportazioni fermi restando requisiti più specifici
relativi all'igiene degli alimenti.
Il Regolamento CE n. 852/2004 si applica anche alla produzione primaria,
comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese
come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a
condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura
originaria. Esso di applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel
caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia,
al trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
Fonte: Associazione
ambiente e lavoro
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