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UNA PROPOSTA PER LA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE ALLA SICUREZZA
UNA PROPOSTA PER LA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE ALLA SICUREZZA |
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Le proposte presentate in Senato dalla Consulta CIIP sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Formatori qualificati e formati, i requisiti, l'elenco dei formatori, le aree didattiche e le sanzioni. Sul sito di AiFOS, Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro, è stato recentemente pubblicato un documento relativo all'audizione in Senato della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) sul tema della qualificazione dei formatori alla sicurezza. Qualificazione dei formatori prevista dall'art. 6, c. 1, lett. m-bis del Decreto legislativo 81/2008, che assegna il compito di elaborarne i criteri alla Commissione Consultiva permanente. Nell'audizione la Consulta ha presentato dettagliate proposte per definire la figura qualificata del formatore alla sicurezza. Nel documento " Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6, c. 8, lett. m-bis, D.Lgs. 81/2008)" viene riportato:
Durante l'audizione la Consulta ha richiamato sinteticamente il quadro normativo vigente ricordando che la normativa definisce compiutamente il concetto di " formazione", "senza però specificare i requisiti professionali che devono possedere coloro che svolgono tale attività. La definizione di questi requisiti è infatti demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro". Riguardo ai lavori della Commissione consultiva "quand'anche i criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza fossero stati già definiti, sarebbe comunque sempre necessario un intervento legislativo per istituire un sistema di assistenza e controllo che garantisca concretamente l'applicazione e il rispetto di tali criteri, a beneficio degli operatori e delle imprese". Infatti, come riportato nel resoconto, "la mancanza di una normativa specifica ha infatti creato una situazione di grande incertezza, favorendo un mercato parallelo delle consulenze e degli attestati di sedicenti formatori della sicurezza, privi delle necessarie qualifiche e che danneggiano le aziende che si affidano a loro. Vi è inoltre l'imminente scadenza del termine per i criteri di aggiornamento professionale dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)". Successivamente sono state illustrate una serie di proposte per contribuire alla definizione:
Riportiamo, in modo sintetico, alcune delle proposte presentate. DIFFERENZIARE I FORMATORI TRA QUALIFICATI E FORMATI Dopo aver affrontato gli importanti obblighi di effettività della formazione e il rischio di "una formazione svolta da soggetti, spesso improvvisati, senza capacità ‘formative', si indica l'opportunità di distinguere tra formatori qualificati (che svolgono attività formativa in via prevalente o esclusiva) e operatori formati (che esercitano altre mansioni ma erogano comunque formazione ad altre persone). Infatti con il termine "formatore alla salute e sicurezza sul lavoro" è possibile individuare diverse figure con "diversa competenza professionale (titoli ed esperienza) per le diverse esigenze di formazione presenti nelle aziende e, spesso, nelle loro diverse unità produttive". Posto che la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro deve essere garantita su tutti i fattori di rischio e a ciascun lavoratore esposto (compresi i lavoratori equiparati), il documento "propone l'opportunità di prevedere/professionalizzare più figure di formatore alla salute e sicurezza sul lavoro:
Il formatore Senior è la figura principale del formatore, che deve "possedere titoli atti al fine di essere qualificato, cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008". E il formatore Junior "(da non confondere con il i tutor!) Si tratta della figura di coloro che - non possedendo ancora i requisiti del formatore qualificato - devono seguire un percorso formativo. In generale sono coloro (compresi i giovani) che vogliono svolgere il ruolo di formatore". Riguardo poi ai collaboratori formati alla sicurezza si possono prevedere due tipologie:
STABILIRE I REQUISITI OBBLIGATORI DEL FORMATORE Per ciascuna figura è possibile identificare una serie di requisiti di competenza, a seconda dell'area di specializzazione, basati su titoli di studio o su specifiche esperienze professionali e di docenza maturate. Rimandiamo i nostri lettori al documento originale che contiene indicazioni in merito ai requisiti dei formatori qualificati e dei collaboratori formati. Ad esempio per i formatori qualificati sono stati previsti "due sistemi di requisiti:
INTRODURRE UN ELENCO DEI "FORMATORI QUALIFICATI" A RILEVANZA PUBBLICA Una volta definiti i requisiti specifici dei formatori si devono individuare forme per dare loro pubblica evidenza, come già previsto per altre figure del sistema di prevenzione e protezione individuate dalle disposizioni vigenti, quali gli RSPP e gli ASPP, i medici competenti ecc. In questo senso la CIIP ritiene che occorra identificare alcuni criteri sulla "identificazione" delle figure dei formatori qualificati, "senza entrare nell'ampio e articolato dibattito su validità e prospettive di ‘Albi professionali' ed altre forme di registrazione di titoli e competenze professionali, che non sono oggetto di questo documento". In particolare è necessario che:
La CIIP suggerisce di "valutare la possibilità di prevedere:
DEFINIRE DI AREE DIDATTICHE OVE POSSANO OPERARE SOLO FORMATORI QUALIFICATI Rimandiamo i lettori al documento con l'identificazione di 4 aree didattiche principali (il riferimento è alle prescrizioni vigenti per i Corsi "Modulo A" , "B" e "C" per RSPP) e l'indicazione sintetica dei contenuti. INTRODURRE SANZIONI ANCHE A CARICO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE Insieme a quanto proposto si deve accompagnare un sistema premiale e di controllo che garantisca l'effettività dei requisiti e il loro rispetto. La "nuova normativa" dovrebbe definire i "vari soggetti pubblici cui assegnare compiti di assistenza, vigilanza e controllo, in grado di sorvegliare e controllare e di irrogare le eventuali sanzioni:
Tra queste si possono prevedere:
Queste sanzioni "devono essere inserite nel testo della proposta di legge dato che il formatore qualificato e gli Enti formatori non sono al momento definiti e, quindi, non esistono a livello di sanzioni, e prima ancora di obblighi". Il documento, che vi invitiamo a visionare, si conclude con una raccolta di importanti sentenze in materia dell'obbligo di formazione per la salute e sicurezza del lavoro.
Fonte: puntosicuro |
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