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SICUREZZA SUL LAVORO – DELEGA DI FUNZIONI E AUTONOMIA FINANZIARIA

Cosa si intende esattamente per autonomia finanziaria dell'unità produttiva? Semplicemente la delega a poter investire e spendere entro un determinato budget, o un'autonomia più ampia?

L'autonomia finanziaria sta a significare che il soggetto delegato deve avere di fatto assunto la posizione di garanzia. Sull'argomento la giurisprudenza non è unanime in quanto un orientamento ritiene necessario che la delega si traduca in un atto formale, mentre altro orientamento giurisprudenziale (minoritario) attribuisce responsabilità penale al delegato anche in assenza di delega formale.

Condizione strettamente collegata al presupposto di cui sopra, affinché si possa parlare di esclusiva responsabilità penale del soggetto delegato, è che questi agisca con la massima autonomia, nel senso che al delegato devono essere trasferiti tutti i poteri concernenti l'organizzazione del settore produttivo cui è preposto ovvero tutti i poteri in ordine all'espletamento delle funzioni cui è delegato; ciò implica che il datore di lavoro non deve ingerirsi nelle mansioni affidate al delegato. Il concetto di autonomia comprende anche la disponibilità, da parte del delegato, dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei poteri attribuitigli. In assenza di tale autonomia di spesa, rimane comunque l'esclusiva responsabilità del delegato solo qualora questi non si attivi per richiedere a chi ha poteri di spesa l'acquisto di ciò che serve per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Sul punto giova ricordare il T.A.R. Umbria 11/11/1998 n.1032: il dipendente nominato "datore di lavoro" ai sensi del d.lg. 626/'94 e dunque responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri subordinati, qualora disponga di poteri di gestione ma non di autonomia di spesa, potrà incorrere in responsabilità solo ove non richieda a chi ha poteri di spesa l'acquisto di ciò che serve per scongiurare incidenti; Cass. Pen. sez. III, 15/12/1997, n. 1769: in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, abbia richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l'ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l'indisponibilità dei mezzi finanziari; Pretura di Milano, 4/11/1998: il legale rappresentante ed amministratore delegato di un grande gruppo industriale non è responsabile per l'infortunio di un dipendente verificatosi in uno stabilimento periferico e causato dalla mancanza di un dispositivo di protezione, quando vi sia un responsabile dell'unità produttiva che sia dotato di un budget di cui possa autonomamente disporre.

 

Fonte: Codice Ambiente e Sicurezza - Il Sole 24 Ore

 

 
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