Sicurezza
Ambiente di lavoro
PROCEDURA PER L'AUTENTICAZIONE DELLA "DATA CERTA"
PROCEDURA PER L'AUTENTICAZIONE DELLA "DATA CERTA" |
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Alcune indicazioni per garantire la "Data Certa" del Documento di valutazione dei rischi, così come richiesto dall'art. 28 del D.Lgs 81/08. Il riferimento all'art. 28 del Decreto Legislativo 81/08 riportiamo alcune indicazioni dell'avv. Rolando Dubini che meglio chiariscono come garantire la "Data Certa" del documento di valutazione dei rischi. "Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...). 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere DATA CERTA [...]" Attenzione: La Data Certa è prevista anche per i Documenti di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e per le deleghe previste dall'art. 16. "Art. 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...).
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere DATA CERTA [...]"
DATA CERTA ALL'UFFICIO POSTALE
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