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Nuovo T.U. in materia di Igiene e Sicurezza nel Lavoro: facciamo il punto della situazione!

Nuovo T.U. in materia di Igiene e Sicurezza nel Lavoro: facciamo il punto della situazione!

Cosa è successo?

Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 il nuovo Testo Unico che riordina in un unico corpo coerente le norme in materia di Igiene e Sicurezza nel Lavoro (D.lgs. 81 del 9 aprile 2008).

Il nuovo Testo Unico si caratterizza per:

  • un ampliamento del campo di applicazione;

  • l'inserimento di tutte le normative già contenute nel 626/94;

  • l'inserimento delle norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, CEM, ecc.);

  • l'abrogazione e l'inserimento dei DPR 547/55, 303/56, 164/56 (in particolare negli allegati per gli aspetti che mantengono la loro validità tecnica e "modernità");

  • il rafforzamento delle prerogative in capo al Rappresentante dei Lavoratori (RLS);

  • il coordinamento delle attività di vigilanza;

  • il finanziamento per azioni promozionali private e pubbliche;

  • la definizione dei ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...);

  • la formazione allargata a diverse figure come RLS, RLST, Preposti, ecc.

Quali scadenze?

ll D.Lgs. 81/2008 entra in vigore in tempi differenziati, stabiliti dal Testo stesso:

  1. il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali;
  2. il 29 luglio 2008 per la redazione della Valutazione dei Rischi (articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano), ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie;
  3. entro tempi differenziati: una serie di decreti attuativi (rischio incendio, ecc.);
  4. entro il 26 aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;
  5. entro il 30 aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Cosa andava fatto per la scadenza del 29 luglio 2008?

Il datore di lavoro ha l'obbligo non delegabile di provvedere a redigere o aggiornare la propria Valutazione dei Rischi in base al nuovo T.U. (artt. 17 e 28). Pertanto entro il 29 luglio 2008 datori di lavoro e committenti dovevano elaborare o riesaminare il documento di valutazione dei rischi aziendali secondo i criteri indicati nel decreto.

Ricordiamo che questo documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Al comma 2 dell'articolo 28 si ricorda poi che il documento risultante dalla valutazione di rischi deve avere data certa[1] e rispettare i contenuti previsti, con alcune differenze o precisazioni rispetto a quanto indicava l'abrogata 626/94[2].

Procedure standardizzate

Se ogni datore di lavoro è tenuto alla formulazione di questo documento, tuttavia l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), dà specifiche indicazioni per i datori che occupano fino a dieci lavoratori.

In questo caso, infatti, il comma 5 stabilisce che: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori[3] effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate". La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, queste procedure standardizzate. E fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che recepirà tali procedure, ma comunque non oltre il 30 giugno 2012, questi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Attenzione però! Alcune note informative circolate di recente hanno dato adito a credere che, a queste condizioni, QUALSIASI azienda sotto i 10 lavoratori  possa SEMPRE autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

In realtà questa possibilità è concessa limitatamente alle aziende sotto i 10 lavoratori che non svolgono lavorazioni pericolose, ovvero "non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)"."[4]

Anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate: non però in tutta una serie di casi che riducono di molto la effettiva possibilità di accedere a queste semplificazioni[5]. Inoltre, fino alla loro emanazione non è loro concesso di adottare l'"autocertificazione".

Proroga al photo finish!

L'emendamento, proposto dalla 6.a Commissione del Senato ("Finanze e Tesoro"), si è proposto fin dall'entrata in vigore del T.U. di rinviare al 1 gennaio 2009 gli adempimenti (e le relative sanzioni) sulla valutazione dei "nuovi " rischi, che sono scattati con il 29 luglio 2008. Troppo vicine le scadenze, anche per le imprese più virtuose.

Anche qui però attenzione! Si tratta dei soli adempimenti (art. 306 del D.Lgs. 81/2008):

  • introdotti per la prima volta con il "Testo Unico" e

  • non previsti dalle precedenti disposizioni: es. D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96, ecc..

E' possibile pertanto che il Documento di Valutazione dei Rischi (così come i vari documenti di valutazione per rischi specifici: Rumore, Vibrazioni, ...) richieda un aggiornamento non integrale, soprattutto laddove il datore di lavoro si è preoccupato di mantenere aggiornati i Documenti allo stato della normativa e alla realtà dei luoghi di lavoro e dei processi aziendali. Purtroppo, come accaduto in passato, le aziende faticano a mantenersi al passo con le novità legislative in materia e con i relativi adempimenti.

Mentre scriviamo, apprendiamo che il Senato della Repubblica ha approvato, oggi 30 luglio 2008 la conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.

Il provvedimento in oggetto, contiene, tra l'altro, la proroga al 1 gennaio 2009 degli adempimenti sulla valutazione dei "nuovi" rischi che erano entrati in vigore il 29 luglio 2008.

Il rinvio sarà operativo solo:

-    dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento che la contiene;

-    che seguirà solo dopo la firma del Presidente della Repubblica.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

-    è, comunque, prevista in tempi rapidi, forse domani 31 luglio stesso;

-    anche perchè - altrimenti - il decreto-Legge decadrebbe il 3 Agosto 2008 (60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla Costituzione per ogni Decreto-Legge).

I prossimi aggiornamenti sul ns. sito www.cet.coop.

E adesso che faccio?

La nuova scadenza al 01 gennaio 2009 resta comunque molto vicina, pertanto consigliamo di pianificare al più presto un aggiornamento della documentazione sui rischi, sulla quale andrà apposta la "data certa".

CET si occupa da quasi vent'anni di assistere le aziende negli adempimenti di legge e nella loro non semplice gestione sul lavoro.

Chi fosse interessato può consultarci e richiedere assistenza chiamando al ns. recapito di Trento: 0461.242366 e chiedere dell'arch. Roberto Colombo, del p.ch. Donatella Ischia oppure della dott.sa Chiara Mendini per una prima segnalazione. La ridotta attività estiva dovuta alla chiusura di agosto di numerose aziende clienti ha fatto coincidere l'assenza per ferie anche dei ns. tecnici commerciali, che torneranno disponibili dal 25 agosto in poi. Per urgenze potete comunque chiamare il 329.9028103.

 

Scarica la circolare in formato PDF:pdf CircolareTestoUnico,lug08

 

Fonti consultate: Ass. Ambiente e Lavoro.



[1]     Il problema della data certa riguarda l'effettiva dimostrabilità che il Documento è stato redatto ed è conforme alla situazione aziendale in esso descritta. Varie soluzioni sono state proposte per dimostrare la "data certa": bollatura informatica, inviare per raccomandata al proprio indirizzo il Documento, farsi bollare presso gli uffici postali tutte le pagine del Documento, ecc.. Alcuni portali internet dedicati alle tematiche di sicurezza e igiene nel lavoro, hanno proposto dei servizi gratuiti di notifica della data certa, come nel caso di www.blumatica.it. Al questo indirizzo è possibile anche scaricare un ottima versione ipertestuale del nuovo T.U.

[2]     L'art. 28 del nuovo T.U. stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve contenere:

a)   una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b)    l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c)   il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d)    l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e)    l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f)    l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

[3]     Ricordiamo che nel computo dei lavoratori vanno considerati tutti i soggetti rientranti nella definizione di cui all'art. 2 del nuovo T.U.:

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione [...]; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...], e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario [...]; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".

[4]     Le attività escluse dalla semplificazione sono:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 [rif. alla "Severo ter",  aziende a rischio di incidente rilevante] , e successive modificazioni,, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni [ove si fa impiego di radiazioni ionizzanti];

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

[...]

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

[5]     Le limitazioni previste per le aziende fino a 50 lavoratori sono indicate all'art. 29, comma 7 e riguardano:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) [vd. nota 4];

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto [sono rari i casi di effettiva assenza di questi rischi: anche se assenti nelle attività dirette possono essere presenti nell'ambiente per le caratteristiche dei manufatti edilizi oppure per attività secondarie presenti come le pulizie, manutenzioni, zone di ricarica di apparecchiature a batteria, ecc.];

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto [cantieri].

 
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