Sicurezza
Ambiente di lavoro
Modelli organizzativi per la sicurezza
Modelli organizzativi per la sicurezza |
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Riportiamo un approfondimento che confronta i requisiti dei modelli organizzativi per la sicurezza codificati all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e quelli fissati dal D.Lgs. 231/01 . Premesso che, come già sostenuto, non è corretto parlare di Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e di Modelli organizzativi ex D.Lgs. 81/08, in quanto uno è il modello organizzativo, gestionale e di controllo dell'azienda, mi è in questo caso utile analizzare separatamente i Modelli descritti all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 ed i Modelli codificati all'art. 30 del D.Lgs. 81/08. Questa distinzione teorica è in questo caso utile, in quanto, per stessa volontà del legislatore, il primo modello è orientato a prevenire la commissione dei reati previsti dallo stesso decreto legislativo 231 del 2001 (l'art. 6 parla di "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati"), l'altro a garantire l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 è infatti precisato che "Il modello di organizzazione e di gestione [deve assicurare] un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a..."). Ne consegue che la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. esimente passa per strade diverse:
Differenza non da poco (ma che non deve stupire, avendo i primi reati natura "colposa", gli altri natura "dolosa"), che richiede un diverso approccio progettuale alla realizzazione dei Modelli:
Un'altra differenza che vale la pena focalizzare è la seguente: secondo il legislatore, "i modelli di organizzazione e di gestione (ex D.Lgs. 231/01, art. 6, ndr) possono essere adottati, ..., sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia ..." (D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 3); secondo l'art. 30, co. 5 del D.Lgs. 81/08 "i modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla" Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o il British Standard OHSAS 18001:2007 varrebbero soltanto "in sede di prima applicazione"). Se prendiamo alla lettera queste disposizioni, le indicazioni fornite da Confindustria nelle proprie Linee Guida in materia di prevenzione dei delitti ex art. 25-septies non avrebbero pertanto alcuna validità, essendo prive (per le parti corrispondenti) di fondamento giuridico. A cura di Giovanni Battisti (www.complianceaziendale.com).
Fonte: Puntosicuro |
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