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LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI

Il decreto approvato il 3 agosto scorso dal Consiglio dei Ministri introduce innovative misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. "ambienti confinati"), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili.

Questo decreto è la risposta del Ministero del lavoro agli incidenti succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni: Molfetta (2008, 5 morti), Mineo (2008, 6 morti), Sarroch (2009, 3 morti) e Capua (2010, 3 morti).

In estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:

1. obbligo per imprese e lavoratori autonomi di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento sui rischi propri degli "ambienti confinati" e alle specifiche procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; tale obbligo riguarda tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;

2. obbligo per imprese e lavoratori autonomi di possedere ed utilizzare dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, respiratori, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di effettuare l'addestramento all'uso corretto;

3. obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003). Il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, deve avere in ogni caso tale esperienza;

4. integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento;

5. applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.

 

Quando si ricorra all'appalto:

6. prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) dovranno essere informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). Tale attività deve essere svolta per un periodo non inferiore ad un giorno;

7. il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigila sulle attività che si realizzano in tali contesti;

8. durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" deve essere adottata ed attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.

 

 

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Aggiornamento: agosto 2011

Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro

 
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