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La figura di RSPP “interno”
La figura di RSPP “interno” |
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“RSSP interno”: come comportarsi nella scelta del ruolo di RSPP interno, nei casi in cui il Testo Unico ne prevede l'obbligo? Riportiamo l'interpretazione del termine RSPP espressa dall'ing. Porreca (Area Tecnica dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari). A parere dello scrivente (Ing. Porreca, ndr) il legislatore con l'art. 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 ha voluto ribadire e precisare, in merito al servizio di prevenzione e protezione nei casi indicati nel comma 5 dell'articolo 8 medesimo, quello che già emergeva dalla lettura dell'art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e cioè che lo stesso servizio deve essere interno all'azienda e che l'RSPP deve essere alle dipendenze del datore di lavoro e non anche esterno. In altre parole si ritiene che, secondo quanto deriva da una interpretazione logica delle disposizioni di legge, all'espressione "interno all'azienda", che compariva nel comma 2 dello stesso articolo 8 e che ora è riportata nell'art. 31 del Testo Unico, vada attribuito il significato di "dipendente dell'azienda". Se esaminiamo con attenzione la sequenza delle disposizioni già dettate dal D. Lgs. n. 626/1994 si osserva che con il comma 1 dell'art. 8 il legislatore esordisce stabilendo che il datore di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 10 relativo alla facoltà di svolgimento diretto, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione e lo può fare o all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, oppure incaricando persone o servizi esterni all'azienda medesima secondo le regole di cui all'articolo stesso. Per far ciò quindi il datore di lavoro (comma 2) designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti assegnati al servizio di prevenzione e protezione tra le quali persone (e quindi alle sue dipendenze) annovera il responsabile del servizio che deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali fissati dall''articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza e rimarca ancora il legislatore con il comma 3 che i dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.. In base al comma 4, poi, il datore di lavoro, allo scopo di integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio interno, può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie e anzi secondo il comma 6 lo stesso datore di lavoro, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, deve, con un obbligo inserito successivamente a seguito della nota sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea essendo stato indicato nel testo originario del D. Lgs. n. 626/1994 la sola possibilità, far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Si osservi che il legislatore sia nel D. Lgs. n. 626/1994 che nel D. Lgs. n. 81/2008 quando fa riferimento ad una organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione parla di "dipendenti" mentre quando fa riferimento ad una struttura di prevenzione e protezione esterna parla di "persone o servizi esterni". Lo stesso comma 6 comunque, nel fissare l'obbligo di servirsi di persone aventi capacità e requisiti professionali adeguati, faceva salvo quanto indicato nel comma 5 dello stesso articolo 8 il quale nel caso di aziende comportanti particolari rischi ed in particolare:
Imponeva che il servizio di prevenzione e protezione fosse comunque interno all'azienda, ovvero all'unità produttiva e quindi di conseguenza che fosse costituito integralmente, compreso ovviamente il RSPP, da personale dipendente dall'azienda medesima. Rimaneva salvo, evidentemente, che anche in tal caso il datore di lavoro potesse servirsi di persone e servizi esterni all'azienda per integrare l'azione del servizio di prevenzione e protezione interno. Ora con l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro il legislatore ha confermato tutto quanto già indicato nell'art. 8 del D. Lgs. n. 626/1994 aggiungendo volutamente, con il comma 7, che nel caso delle aziende particolari sopracitate "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno" e dando, altresì, con il comma 4 una interpretazione dell'espressione "servizio interno" nella direzione che è stata già sopra indicata allorquando precisa che "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32". Tutte le considerazioni fatte dal lettore circa le capacità professionali del RSPP, i tempi, la disponibilità, la reperibilità, il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, l'efficacia del ruolo, la garanzia della presenza assidua ecc e che il lettore medesimo ha individuato erroneamente e un po' presuntuosamente come peculiari del tecnico esterno a sfavore di quello interno dipendente dall'azienda, hanno messo in evidenza tutte quelle caratteristiche che normalmente vengono richieste a qualsiasi RSPP e che lo stesso deve garantire sia che sia interno o esterno in quanto sono strettamente legate alla natura dei compiti che lo stesso è chiamato a svolgere. La caratteristica in più che il legislatore chiedeva con il comma 5 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora chiede con il comma 7 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 per quelle attività particolari specificate negli stessi commi è proprio quella di una dipendenza interna di tutti i componenti del SPP il che non può che voler dire che gli stessi debbano far parte obbligatoriamente dell'organico interno all'azienda. Sarà cura poi del datore di lavoro, ovviamente, considerati i vari tipi di rapporto di lavoro che oggi si possono riscontrare, di rendere comunque compatibile la natura del rapporto di lavoro stesso con le esigenze che il RSPP ha per lo svolgimento dei compiti che è chiamato a svolgere. Se si vuol dare una lettura delle disposizioni di legge diversa da quella sopraindicata e nel senso che solo per l'incarico del RSPP il datore di lavoro possa far ricorso a collaboratori esterni, quale può essere un co.co.pro., e se si parte dal presupposto che, così come deve essere, qualunque sia il RSPP questi debba offrire comunque tutte le garanzie e le caratteristiche sopraindicate che gli vengono richieste per adempiere compiutamente a tutti i compiti affidatigli, quale differenza ci sarebbe allora fra un RSPP interno ed uno esterno e perché mai il legislatore avrebbe fatta la esplicita richiesta di avere un RSPP interno?
Fonte: Puntosicuro |
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