Sicurezza
Ambiente di lavoro
LE RESPONSABILITA' IN CASO DI CONFORMITA' DELLE MACCHINE
LE RESPONSABILITA' IN CASO DI CONFORMITA' DELLE MACCHINE |
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Non vi è un automatismo fra la presenza della dichiarazione di conformità CE di una macchina e l'esenzione da responsabilità da parte del datore di lavoro utente per un infortunio occorso in carenza di sicurezza della macchina stessa. Non appaiono del tutto condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuta questa volta la Corte di Cassazione penale specie se raffrontate con gli indirizzi assunti in precedenza sull'argomento dalla stessa Corte da ultimo con la sentenza n. 36889 del 22/9/2009 Sez. IV con la quale la Suprema Corte era pervenuta alla conclusione che la marcatura CE di conformità serve a rendere lecita la produzione ed il commercio delle macchine e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera comunque il datore di lavoro dal rispondere alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel caso della presenza di vizi palesi delle macchine stesse. In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito tale responsabilità del datore di lavoro nel caso di vizi palesi di una macchina anche se in presenza di una dichiarazione di conformità "CE" ma fa riferimento a dei vizi che lo stesso costruttore aveva messo in evidenza nella stesura del documento di valutazione dei rischi della macchina, rischi che in fondo lo stesso costruttore avrebbe dovuto eliminare o ridurre al minimo nell'ambito della sua valutazione e per i quali si sarebbe dovuto chiamare a rispondere.
Il caso
Il legale rappresentante di una società è stato tratto in giudizio davanti
ad un Tribunale per rispondere del reato di cui all'articolo 35 comma 1 del D.
Lgs. n. 626 del 1994 e di cui all'articolo 590 c.p. per avere provocato ad un
dipendente della società per colpa un infortunio sul lavoro in conseguenza del
quale lo stesso ha subito delle lesioni personali gravi consistite nello
schiacciamento della mano destra e nella successiva amputazione del secondo,
terzo e quarto dito della stessa mano. Il lavoratore era addetto all'utilizzo
di una macchina che serviva a produrre i piani
di lavoro delle cucine componibili e durante lo stesso, mentre effettuava una
operazione di pulizia della tramoggia di carico al fine di sostituire la colla
in grani utilizzata per l'operazione di incollaggio, per poter recuperare una
penna caduta nel contenitore inseriva, istintivamente, la mano destra sul
fondo dello stesso per cui veniva schiacciata tra il pistone in avanzamento e
la struttura interna del contenitore. A seguito delle indagini la
tramoggia di carico era risultata essere sprovvista all'imbocco di un dispositivo di protezione che è stato invece
sistemato solo successivamente all'incidente in esame.
Contro la decisione del Tribunale il responsabile legale della società ha
fatto dapprima ricorso alla Corte di Appello che ha confermata però la sentenza
di condanna e quindi alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto
l'annullamento della sentenza stessa. Fra le varie motivazioni addotte
l'imputato ha fatto osservare di essersi attenuto nella circostanza alle norme
di diligenza e di perizia specifiche e che comunque l'infortunio non si sarebbe
potuto evitare attraverso la puntuale osservanza di tali norme di diligenza in
quanto lo stesso era da ricondurre piuttosto ad una condotta anomala ed
eccezionale del lavoratore rispetto ad un rischio del macchinario non
individuabile da parte del datore di lavoro. L'imputato ha messo altresì in
evidenza di essersi affidato ragionevolmente ad un corretto comportamento da
parte della ditta venditrice dell'apparecchiatura presso la quale è successo
l'infortunio fondato essenzialmente sulla rispondenza della macchina stessa
alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, come attestato dalla
dichiarazione di conformità CE che la
accompagnava.
FONTE: puntosicuro |
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