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CONFINATI, SPAZI E AMBIENTI INQUINATI: IN ARRIVO LA QUALIFICAZIONE PER IMPRESE E AUTONOMI

CONFINATI, SPAZI E AMBIENTI INQUINATI: IN ARRIVO LA QUALIFICAZIONE PER IMPRESE E AUTONOMI

spazi_confinatiLa Presidenza della Repubblica, con decreto 14 settembre 2011, n. 177, ha fornito le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Oltre l'ambito di applicazione, il regolamento ha stabilito sia i requisiti necessari per la qualificazione nel settore, sia le procedure di sicurezza. Il nuovo regolamento ha rappresentato un notevole salto di qualità anche se sono necessarie ulteriori azioni mirate che permettano di migliorare il livello di sicurezza in questo settore.

Dopo più di tre mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri e a quasi due dalla firma del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato il D.P.R. n. 177/2011[1], «Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati». 

È opportuno ricordare che negli ultimi sei anni sono accaduti oltre 40 infortuni mortali in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati (gli ultimi due in provincia di Napoli nei primi giorni di novembre), le cui cause erano sempre da ricercare:

  • nel mancato rispetto delle norme di legge vigenti, a partire dagli artt. 235, 236 e 237, D.P.R. n. 54/ 1955, fino ad arrivare agli artt. 66 e 121,D.Lgs. n. 81/2008;
  •  nel mancato rispetto delle procedure, delle istruzioni ecc., per i lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, adottate da tempo un po' in tutti i settori industriali e non;
  • nella percezione inadeguata del rischioesistentedapartedegli addetti, perlopiù appartenenti a piccole e piccolissime imprese, quasi sempre collocate alla fine della catena del subappalto, incaricate di effettuare interventidimanutenzione,di riparazione, di ispezione, di controllo, di pulizia ecc. in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati;
  • nella mancanza di informazioni pertinenti e adeguate al particolare contesto in cui il lavoro deve essere eseguito;
  • nella mancata organizzazione e pianificazione dell'attività che spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa.

 

È importante sottolineare che il nuovo regolamento non ha previsto eccezioni alcune per tutte le aziende che, invece di affidare i lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati a imprese esterne o a lavoratori autonomi, hanno deciso di effettuare con il proprio personale dipendente questi interventi.

Il campo di applicazione


Il provvedimento, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli artt. 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. n. 81/2008, ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a operare in tutti quegli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati citati dagli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008, e al punto 3,Allegato IV.

Il nuovo regolamento, sempre per quanto riguarda il campo d'applicazione, ha precisato che quanto previsto all'art.2, comma2 (autorizzazione subappalti), all'art. 3, comma 1 (informazione) e comma 2 (rappresentante del committente), è applicato unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'aziendamedesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'art. 26, comma 1,D.Lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Infine, il regolamento ha precisato che, per quanto riguarda la verifica dell'idoneità professionale, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, restano applicabili i criteri di verifica della idoneità tecnicoprofessionale prescritti dall'art. 26, comma 1, lettera a).

Tra le dimenticanze del legislatore è opportuno segnalare che il regolamento, così come strutturato, facendo sempre riferimento a un committente che è anche datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo d'applicazione tutte le attività lavorative che devono essere svolte in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati dove i committenti non sono datori di lavoro ma privati cittadini. Inoltre, l'attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno, presenti in una serie di situazioni, per così dire, "tipiche" di alcuni settori industriali trascurando il fatto che, all'interno di uno spazio confinato, presente in contesti diversi da quelli considerati, possono essere riscontrate altre tipologie di rischi certamente non trascurabili come il rilascio d'energia, il seppellimento ecc., tutti in grado di mettere a repentaglio la sicurezza degli addetti.

La qualificazione delle imprese

Il legislatore, all'art. 2, ha affrontato il tema dei requisiti minimi che le imprese e i lavoratori autonomi chiamati a espletare una qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono obbligatoriamente possedere.
In merito alla regolarità degli eventuali subappalti, il regolamento ha precisato che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

  • non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamentedaldatoredi lavorocommittente e certificati ai sensi del Titolo VIII,Capo I,D.Lgs. n. 276/2003;
  • le disposizioni sono applicate anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate.


Le procedure di sicurezza da adottare

Il D.P.R. n. 177/2011, all'art. 3, ha richiesto espressamente l'adozione di una serie di procedure essenziali per garantire l'esecuzione delle attività lavorative all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.

Innanzi tutto, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'art. 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro dove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente riguardo:

  • le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare;
  • tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro;
  • le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In merito alle modalità e ai tempi per effettuare le attività informative, il regolamento ha richiesto che queste siano effettuate «in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno». Francamente, il nuovo parametro per la misura del tempo relativo all'informazione e, cioè, il "giorno", sembra piuttosto fuori luogo almeno per un paio di motivi.

Innanzitutto, il tempo dedicato all'informazione e alla formazione è sempre stato misurato in ore e non in giorni; inoltre, fissare a priori un tempo da dedicare all'attività informativa senza tenere conto della tipologia, della durata e della complessità del lavoro che deve essere eseguito all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati è quantomeno indice di approssimazione se non di scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative. Infatti, se, da una parte, un "giorno" da dedicare all'informazione preventiva da parte del datore di lavoro committente è palesemente eccessivo per svolgere la sostituzione di un galleggiante all'interno di una vasca (lavoro che dura, al massimo, un'ora compresa la fase di preparazione e di ripristino), dall'altra, un "giorno" è palesemente insufficiente per eseguire lavori nell'ambito del "revamping" di parte degli impianti all'interno di una raffineria.

Inoltre, il regolamento ha richiesto al datore di lavoro committente di individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (esperienza triennale e adeguatamente addestrato), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui sono svolte le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Questa previsione è scaturita dalla constatazione che, nellamaggior parte degli eventi mortali avvenuti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, quello che èmancata è stata proprio l'attività d'interfacciamento e di scambio d'informazioni sul posto di lavoro, tra l'azienda committente e l'impresa esecutrice.
L'obbligo di individuare un referente del committente che costituisca un costante punto di riferimento per l'impresa esecutrice durante l'esecuzione dell'attività ha posto le basi per contribuire a ridurre il rischio d'accadimento di questi eventi.
Il legislatore, infine, ha imposto l'adozione e l'efficace attuazione, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, qualora impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell'eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e deiVigili del Fuoco. Questa procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v),D.Lgs. n. 81/2008.
A tal riguardo è opportuno sottolineare che, da tempo, le aziende attente alla sicurezza e alla tutela della salute dei propri collaboratori e del personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati hanno stabilito delle specifiche procedure per garantirne l'integrità psicofisica (permessi di lavoro ecc.).

Se le imprese appaltatrici sono state "educate" dal datore di lavoro committente che ha imposto loro il rispetto delle procedure, rimane sempre da risolvere il problema legato alla miriade di piccole e piccolissime imprese, spesso improvvisate e impreparate, che hanno come riferimento dei committenti altrettanto impreparati, il cui criterio di scelta nell'affidamento dei lavori è sempre quello del minor costo.

Per far fronte a questa situazione, la strada da seguire è sia quella dell'istituzione di un apposito albo delle imprese qualificate sia quello di un incremento delle campagne di comunicazione mirata in modo che siano sensibilizzati entrambi gli attori perché non è certo solo quanto è stato stabilito dal regolamento al comma 4, art. 3 (perdita della qualificazione per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati) che potrà costituire un deterrente all'improvvisazione.

In conclusione, se il regolamento da una parte ha rappresentato un notevole salto di qualità soprattutto riguardo l'approccio seguito fino a oggi dal legislatore che, finalmente, sembra aver compreso che il problema principale da affrontare permigliorare il livello di sicurezza è il meccanismo di accesso e di permanenza sul mercato di riferimento delle imprese, dall'altra è necessario:

  • ampliare il campo di applicazione dello stesso non limitando gli obblighi al solo datore di lavoro committente;

  • tenere presente che esistono spazi confinati dove sono presenti tipologie di rischio diverse da quelle derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno ma non per questo trascurabili;

  • definire celermente delle linee guida per il lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, sintetiche, di semplice comprensione e applicazione e destinate, soprattutto, a coprire le esigenze del variegato mondo delle piccole e piccolissime imprese nei diversi settori d'attività.


Fonte: Edilio.it

 
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