La
Presidenza della Repubblica, con decreto 14 settembre 2011, n. 177, ha fornito
le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che
operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Oltre l'ambito di
applicazione, il regolamento ha stabilito sia i requisiti necessari per la
qualificazione nel settore, sia le procedure di sicurezza. Il nuovo regolamento
ha rappresentato un notevole salto di qualità anche se sono necessarie
ulteriori azioni mirate che permettano di migliorare il livello di sicurezza in
questo settore.
Dopo più di tre mesi dalla sua
approvazione in Consiglio dei Ministri e a quasi due dalla firma del Presidente
della Repubblica, è stato pubblicato il D.P.R. n. 177/2011[1], «Regolamento per
la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti d'inquinamento o confinati».
È opportuno ricordare che negli ultimi sei anni sono accaduti oltre 40
infortuni mortali in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati (gli ultimi
due in provincia di Napoli nei primi giorni di novembre), le cui cause erano
sempre da ricercare:
-
nel mancato rispetto delle norme di legge vigenti, a partire dagli artt. 235,
236 e 237, D.P.R. n. 54/ 1955, fino ad arrivare agli artt. 66 e 121,D.Lgs. n.
81/2008;
- nel mancato rispetto delle procedure, delle istruzioni ecc., per i lavori in
ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, adottate da tempo un po' in tutti
i settori industriali e non;
-
nella percezione inadeguata del rischioesistentedapartedegli addetti,
perlopiù appartenenti a piccole e piccolissime imprese, quasi sempre collocate
alla fine della catena del subappalto, incaricate di effettuare
interventidimanutenzione,di riparazione, di ispezione, di controllo, di pulizia
ecc. in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati;
-
nella mancanza di informazioni pertinenti e adeguate al particolare contesto
in cui il lavoro deve essere eseguito;
-
nella mancata organizzazione e pianificazione dell'attività che spesso sfocia
in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa.
È importante sottolineare che il
nuovo regolamento non ha previsto eccezioni alcune per tutte le aziende che,
invece di affidare i lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati a
imprese esterne o a lavoratori autonomi, hanno deciso di effettuare con il
proprio personale dipendente questi interventi.
Il campo di applicazione
Il provvedimento, in attesa della definizione di un complessivo sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli
artt. 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. n. 81/2008, ha disciplinato il
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a
operare in tutti quegli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati citati
dagli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008, e al punto 3,Allegato IV.
Il nuovo regolamento, sempre per quanto riguarda il campo d'applicazione, ha
precisato che quanto previsto all'art.2, comma2 (autorizzazione subappalti),
all'art. 3, comma 1 (informazione) e comma 2 (rappresentante del committente),
è applicato unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro,
servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'aziendamedesima,
sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'art. 26, comma
1,D.Lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di
lavoro autonomo.
Infine, il regolamento ha precisato che, per quanto riguarda la verifica
dell'idoneità professionale, fino alla data di entrata in vigore della
complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui
all'art. 6, comma 8, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008, e fermi restando i
requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli
artt. 2 e 3, restano applicabili i criteri di verifica della idoneità
tecnicoprofessionale prescritti dall'art. 26, comma 1, lettera a).
Tra le dimenticanze del legislatore è opportuno segnalare che il regolamento,
così come strutturato, facendo sempre riferimento a un committente che è anche
datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo d'applicazione tutte le attività
lavorative che devono essere svolte in ambienti sospetti d'inquinamento o
confinati dove i committenti non sono datori di lavoro ma privati cittadini.
Inoltre, l'attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti dalla presenza
di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno, presenti in una
serie di situazioni, per così dire, "tipiche" di alcuni settori industriali
trascurando il fatto che, all'interno di uno spazio confinato, presente in
contesti diversi da quelli considerati, possono essere riscontrate altre
tipologie di rischi certamente non trascurabili come il rilascio d'energia, il
seppellimento ecc., tutti in grado di mettere a repentaglio la sicurezza degli
addetti.
La qualificazione delle imprese
Il legislatore, all'art. 2, ha affrontato il tema dei requisiti minimi che le
imprese e i lavoratori autonomi chiamati a espletare una qualsiasi attività
lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
devono obbligatoriamente possedere.
In merito alla regolarità degli eventuali subappalti, il regolamento ha
precisato che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati:
-
non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati
espressamentedaldatoredi lavorocommittente e certificati ai sensi del Titolo
VIII,Capo I,D.Lgs. n. 276/2003;
- le disposizioni sono applicate anche nei riguardi delle imprese o dei
lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate.
Le procedure di sicurezza da adottare
Il D.P.R. n. 177/2011, all'art. 3, ha richiesto espressamente l'adozione di una
serie di procedure essenziali per garantire l'esecuzione delle attività
lavorative all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.
Innanzi tutto, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le
attività lavorative di cui all'art. 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati
dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro dove impiegato nelle
medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e
dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente riguardo:
- le
caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare;
- tutti i
rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti
utilizzi degli ambienti di lavoro;
- le misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
In merito alle modalità e ai tempi
per effettuare le attività informative, il regolamento ha richiesto che queste
siano effettuate «in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo
completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a
un giorno». Francamente, il nuovo parametro per la misura del tempo relativo
all'informazione e, cioè, il "giorno", sembra piuttosto fuori luogo almeno per un
paio di motivi.
Innanzitutto, il tempo dedicato all'informazione e alla formazione è sempre
stato misurato in ore e non in giorni; inoltre, fissare a priori un tempo da
dedicare all'attività informativa senza tenere conto della tipologia, della
durata e della complessità del lavoro che deve essere eseguito all'interno di
ambienti sospetti d'inquinamento o confinati è quantomeno indice di
approssimazione se non di scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative.
Infatti, se, da una parte, un "giorno" da dedicare all'informazione preventiva
da parte del datore di lavoro committente è palesemente eccessivo per svolgere
la sostituzione di un galleggiante all'interno di una vasca (lavoro che dura,
al massimo, un'ora compresa la fase di preparazione e di ripristino),
dall'altra, un "giorno" è palesemente insufficiente per eseguire lavori
nell'ambito del "revamping" di parte degli impianti all'interno di una
raffineria.
Inoltre, il regolamento ha richiesto
al datore di lavoro committente di individuare un proprio rappresentante, in
possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
(esperienza triennale e adeguatamente addestrato), a conoscenza dei rischi
presenti nei luoghi in cui sono svolte le attività lavorative, che vigili in funzione
di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati
dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio
da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal
datore di lavoro committente.
Questa previsione è scaturita dalla constatazione che, nellamaggior parte degli
eventi mortali avvenuti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, quello
che èmancata è stata proprio l'attività d'interfacciamento e di scambio d'informazioni
sul posto di lavoro, tra l'azienda committente e l'impresa esecutrice.
L'obbligo di individuare un referente del committente che costituisca un
costante punto di riferimento per l'impresa esecutrice durante l'esecuzione
dell'attività ha posto le basi per contribuire a ridurre il rischio
d'accadimento di questi eventi.
Il legislatore, infine, ha imposto l'adozione e l'efficace attuazione, durante
tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati
di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, qualora
impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti
confinati, comprensiva dell'eventuale fase di soccorso e di coordinamento con
il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e deiVigili del Fuoco.
Questa procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v),D.Lgs. n. 81/2008.
A tal riguardo è opportuno sottolineare che, da tempo, le aziende attente alla
sicurezza e alla tutela della salute dei propri collaboratori e del personale
delle imprese appaltatrici operanti all'interno di ambienti sospetti
d'inquinamento o confinati hanno stabilito delle specifiche procedure per
garantirne l'integrità psicofisica (permessi di lavoro ecc.).
Se le imprese appaltatrici sono state "educate" dal datore di lavoro
committente che ha imposto loro il rispetto delle procedure, rimane sempre da
risolvere il problema legato alla miriade di piccole e piccolissime imprese,
spesso improvvisate e impreparate, che hanno come riferimento dei committenti
altrettanto impreparati, il cui criterio di scelta nell'affidamento dei lavori
è sempre quello del minor costo.
Per far fronte a questa situazione, la strada da seguire è sia quella
dell'istituzione di un apposito albo delle imprese qualificate sia quello di un
incremento delle campagne di comunicazione mirata in modo che siano
sensibilizzati entrambi gli attori perché non è certo solo quanto è stato
stabilito dal regolamento al comma 4, art. 3 (perdita della qualificazione per
operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti
d'inquinamento o confinati) che potrà costituire un deterrente
all'improvvisazione.
In conclusione, se il regolamento da una parte ha rappresentato un notevole
salto di qualità soprattutto riguardo l'approccio seguito fino a oggi dal
legislatore che, finalmente, sembra aver compreso che il problema principale da
affrontare permigliorare il livello di sicurezza è il meccanismo di accesso e
di permanenza sul mercato di riferimento delle imprese, dall'altra è
necessario:
-
definire
celermente delle linee guida per il lavoro negli ambienti sospetti
d'inquinamento o confinati, sintetiche, di semplice comprensione e applicazione
e destinate, soprattutto, a coprire le esigenze del variegato mondo delle
piccole e piccolissime imprese nei diversi settori d'attività.
Fonte: Edilio.it
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