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Formazione Accordo Stato Regioni 2012:lavoratori, preposti e dirigenti

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Formazione LAVORATORI

Formazione PREPOSTI

Formazione DIRIGENTI

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO CORSO PRESSO VS. AZIENDA

MODULO RICHIESTA ADESIONE CORSO PRESSO CET

 

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati due Accordi Stato-Regioni e Province Autonome in materia di formazione come previsti dagli artt. 34, comma 2 (datore di lavoro), e 37, comma 2 (lavoratori, preposti, dirigenti). Pubblicati sulla G.U.  dell' 11 gennaio 2012 sono entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

Gli Accordi definiscono durata, contenuti e modalità della formazione minima obbligatoria. In particolare, per i lavoratori, l'Accordo disciplina la formazione generale per i contenuti previsti dal Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in base alla classe di rischio dell'attività aziendale. L'informazione ai lavoratori (art.36), la Formazione su Rischi Specifici o per particolari mansioni (prevista per i Titoli successivi al I) e l'Addestramento pratico, si collocano al di fuori dell'Accordo: restano comunque obbligatori e vanno definiti a parte dal datore di lavoro in relazione al fabbisogno e alla valutazione dei rischi.

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Le aziende sono state divise in 3 classi di rischio a seconda del codice ATECO di appartenenza:

  • Aziende a basso rischio: uffici e servizi, commercio, turismo e artigianato;

  • Aziende a medio rischio: agricoltura, pesca, trasporti, comunicazioni, Pubblica Amministrazione, Istruzione, magazzini, assistenza sociale non residenziale;

  • Aziende ad alto rischio: costruzioni, industria alimentare, estrattiva, tessile, del legno, manifatturiero, lav. Metalli, energia, rifiuti, chimica, sanità, servizi residenziali.

DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

In base alla classe di rischio è stata definita una durata minima ed i contenuti da trattare durante l'attività formativa.

Per i contenuti della formazione di  lavoratori, preposti e dirigenti, si fa riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del Testo Unico Sicurezza e vengono approfondite e diversificate in ragione delle mansioni e del settore economico dell'impresa.

per quanto riguarda i datori di lavoro, il contenuto è suddiviso in quattro moduli (giuridico - gestione ed organizzazione della sicurezza - individuazione e valutazione dei rischi - comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori).

 

 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

LAVORATORI

16

12

8

PREPOSTI

  16 + 8

12+8

8+8

DIRIGENTI

16

16

16

DATORI DI LAVORO

48

32

16

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO

Gli Accordi prevedono per ciascun profilo e classe di rischio l'obbligo di effettuare dei richiami formativi minimi su base quinquennale.

 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

LAVORATORI

6

6

6

PREPOSTI

6 + 6

6 + 6

6 + 6

DIRIGENTI

6

6

6

DATORI DI LAVORO

14

10

6

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischio o all'insorgenza di nuovi rischi.

L'Accordo consente il ricorso a piattaforme di e-Learning ponendo limitazioni.

NOTE RELATIVE ALLA FORMAZIONE:

1.   la formazione dei dirigenti e quella aggiuntiva dei preposti deve essere svolta entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (ossia dal 21 dicembre 2011). In sede di prima applicazione l'Accordo consente termini più ampi e quindi di concludere la formazione entro 18 mesi;

2.   il personale neoassunto (compresi i dirigenti ed i preposti) "deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente, o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione". In ogni caso "il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione";

3.   La formazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata previa verifica e tenuto conto della conoscenza della lingua italiana.

FORMAZIONE PREGRESSA

1.   in fase di prima applicazione delle nuova disciplina, non sono tenuti ad affrontare i corsi di formazione previsti dall'accordo "i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del (...) accordo - corsi di formazione (...) rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi" e a condizione che i corsi medesimi siano stati approvati prima della data di entrata in vigore degli Accordi (ovvero in data antecedente al 26 gennaio 2012);

2.   non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di cui al presente accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di avere già svolto, entro i 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione rispettosa (per durata, contenuti e modalità di svolgimento) delle indicazioni contenute nelle normative e nei contratti collettivi. Per tali casi rimane, comunque, stabilito l'obbligo di aggiornamento e, limitatamente ai preposti, l'obbligo di frequentare la formazione aggiuntiva prevista;

3.   per i lavoratori ed i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, l'obbligo di aggiornamento (oltre alla formazione particolare per i Preposti) deve essere ottemperato entro 12 mesi;

4.   fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono, tenuti a frequentare il corso di formazione i Dirigenti che dimostrino di avere svolto, dopo il 4 agosto 2003 ed entro la data di pubblicazione del presente accordo (21 dicembre 2011), una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/97, o a quelli del Modulo A per RSPP e ASPP, previsto dall'accordo 26 gennaio 2006.

L'Accordo stabilisce anche le modalità per il riconoscimento dei crediti della formazione svolta.

Per i Dirigenti ed i Preposti la formazione specifica costituisce credito formativo permanente. Per i Preposti che modificano il loro rapporto di preposizione nella stessa o in altra Azienda, la formazione particolare andrà ripetuta.

 

RICONOSCIMENTO CREDITO FORMATIVO

NOTE

 

FORMAZIONE GENERALE

FORMAZIONE SPECIFICA

NUOVO RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDA DELLO STESSO SETTORE DI QUELLA DI ORIGINE

X

X

 

NUOVO RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDA DI UN SETTORE DIVERSO DA QUELLA DI ORIGINE

X

 

 

CAMBIO MANSIONE ALL'INTERNO DELLA STESSA AZIENDA PASSANDO A CLASSE DI RISCHIO PIU' ALTA

X

X

da integrare con un altro modulo specifico per colmare le ore mancanti di formazione

INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, MANSIONI

X

 

la formazione specifica deve essere rifatta in base alle modifiche / contenuti introdotti