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Formazione LAVORATORI
Formazione PREPOSTI
Formazione DIRIGENTI
MODULO RICHIESTA PREVENTIVO CORSO PRESSO VS. AZIENDA
MODULO RICHIESTA ADESIONE CORSO PRESSO CET
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati due
Accordi Stato-Regioni e Province Autonome in materia di formazione come previsti
dagli artt. 34, comma 2 (datore di lavoro), e 37, comma 2 (lavoratori, preposti,
dirigenti). Pubblicati sulla G.U. dell'
11 gennaio 2012 sono entrati in vigore
il 26 gennaio 2012.
Gli Accordi definiscono durata, contenuti e
modalità della formazione minima
obbligatoria. In particolare, per i lavoratori, l'Accordo disciplina la
formazione generale per i contenuti previsti dal Titolo I del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., in base alla classe di rischio dell'attività aziendale. L'informazione
ai lavoratori (art.36), la Formazione su Rischi Specifici o per particolari
mansioni (prevista per i Titoli successivi al I) e l'Addestramento pratico, si
collocano al di fuori dell'Accordo: restano comunque obbligatori e vanno
definiti a parte dal datore di lavoro in relazione al fabbisogno e alla
valutazione dei rischi.
LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Le aziende sono state divise in 3 classi di
rischio a seconda del codice ATECO di appartenenza:
-
Aziende a medio
rischio: agricoltura,
pesca, trasporti, comunicazioni, Pubblica Amministrazione, Istruzione,
magazzini, assistenza sociale non residenziale;
-
Aziende ad alto
rischio: costruzioni,
industria alimentare, estrattiva, tessile, del legno, manifatturiero, lav.
Metalli, energia, rifiuti, chimica, sanità, servizi residenziali.
DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
In base alla classe di rischio è stata
definita una durata minima ed i contenuti da trattare durante l'attività
formativa.
Per i contenuti della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, si
fa riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del
Testo Unico Sicurezza e vengono approfondite e diversificate in ragione delle
mansioni e del settore economico dell'impresa.
per quanto riguarda i datori di lavoro,
il contenuto è suddiviso in quattro moduli (giuridico - gestione ed
organizzazione della sicurezza - individuazione e valutazione dei rischi - comunicazione,
formazione e consultazione dei lavoratori).
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RISCHIO ALTO
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RISCHIO MEDIO
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RISCHIO BASSO
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LAVORATORI
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16
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12
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8
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PREPOSTI
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16 + 8
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12+8
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8+8
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DIRIGENTI
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16
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16
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16
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DATORI DI LAVORO
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48
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32
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16
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AGGIORNAMENTO PERIODICO
Gli Accordi prevedono per ciascun profilo e
classe di rischio l'obbligo di effettuare dei richiami formativi minimi su base
quinquennale.
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RISCHIO ALTO
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RISCHIO MEDIO
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RISCHIO BASSO
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LAVORATORI
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6
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6
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6
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PREPOSTI
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6 + 6
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6 + 6
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6 + 6
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DIRIGENTI
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6
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6
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6
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DATORI DI LAVORO
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14
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10
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6
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Nell'aggiornamento non è compresa la
formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e
all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione
in relazione all'evoluzione dei rischio o all'insorgenza di nuovi rischi.
L'Accordo consente il ricorso a piattaforme
di e-Learning ponendo limitazioni.
NOTE RELATIVE ALLA FORMAZIONE:
1. la formazione dei
dirigenti e quella aggiuntiva dei preposti deve essere svolta entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo
(ossia dal 21 dicembre 2011). In sede di prima applicazione l'Accordo consente
termini più ampi e quindi di concludere la formazione entro 18 mesi;
2.
il
personale neoassunto (compresi i dirigenti ed i preposti) "deve essere
avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente, o, se ciò non risulta
possibile, contestualmente all'assunzione". In ogni caso "il relativo
percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla
assunzione";
3.
La
formazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata previa verifica e
tenuto conto della conoscenza della lingua italiana.
FORMAZIONE PREGRESSA
1.
in
fase di prima applicazione delle nuova disciplina, non sono tenuti ad
affrontare i corsi di formazione previsti dall'accordo "i lavoratori, i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi
dalla entrata in vigore del (...) accordo - corsi di formazione (...) rispettosi
delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di
svolgimento dei corsi" e a condizione che i corsi medesimi siano stati
approvati prima della data di entrata in vigore degli Accordi (ovvero in data
antecedente al 26 gennaio 2012);
2.
non
sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di cui al presente accordo i
lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di avere già
svolto, entro i 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'Accordo, una
formazione rispettosa (per durata, contenuti e modalità di svolgimento) delle
indicazioni contenute nelle normative e nei contratti collettivi. Per tali casi
rimane, comunque, stabilito l'obbligo di aggiornamento e, limitatamente ai
preposti, l'obbligo di frequentare la formazione aggiuntiva prevista;
3.
per
i lavoratori ed i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più
di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, l'obbligo di aggiornamento (oltre
alla formazione particolare per i Preposti) deve essere ottemperato entro 12 mesi;
4.
fermo
restando l'obbligo di aggiornamento, non sono, tenuti a frequentare il corso di
formazione i Dirigenti che dimostrino di avere svolto, dopo il 4 agosto 2003 ed
entro la data di pubblicazione del presente accordo (21 dicembre 2011), una
formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/97, o a quelli del
Modulo A per RSPP e ASPP, previsto dall'accordo 26 gennaio 2006.
L'Accordo stabilisce anche le modalità per il
riconoscimento dei crediti della
formazione svolta.
Per i Dirigenti ed i Preposti la formazione
specifica costituisce credito formativo permanente. Per i Preposti che
modificano il loro rapporto di preposizione nella stessa o in altra Azienda, la
formazione particolare andrà ripetuta.
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RICONOSCIMENTO CREDITO FORMATIVO
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NOTE
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FORMAZIONE GENERALE
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FORMAZIONE SPECIFICA
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NUOVO
RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDA DELLO STESSO SETTORE DI QUELLA DI ORIGINE
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X
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X
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NUOVO
RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDA DI UN SETTORE DIVERSO DA QUELLA DI ORIGINE
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X
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CAMBIO
MANSIONE ALL'INTERNO DELLA STESSA AZIENDA PASSANDO A CLASSE DI RISCHIO PIU'
ALTA
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X
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X
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da
integrare con un altro modulo specifico per colmare le ore mancanti di
formazione
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INTRODUZIONE
NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, MANSIONI
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X
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la
formazione specifica deve essere rifatta in base alle modifiche / contenuti
introdotti
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