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Fra quattro anni
le costruzioni nuove o ristrutturate dovranno soddisfare con le rinnovabili il
50% dei consumi.
Il giorno 01 dicembre 2010 è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla promozione delle fonti
rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE.
Il Dlgs approvato in prima
lettura, definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il
raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile.
L'articolo 9 del provvedimento disciplina l'obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per
soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le
seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è
presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è
presentata entro l'anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro
l'anno successivo all'anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro
l'anno successivo all'anno indicato alla lettera c).
I suddetti valori possono essere incrementati dalle
Regioni. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del
titolo edilizio. La quota di energia che eccede le suddette percentuali, può
accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.
Sono di conseguenza abrogati:
- l'obbligo di prevedere nei regolamenti edilizi, ai fini
del rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti da fonti
rinnovabili che producano almeno 1 kW di energia per ciascuna unità abitativa
(art. 4, comma 1-bis, del DPR 380/2001). Tale obbligo scatterebbe il 1° gennaio
2011;
- l'obbligo di produrre con fonti rinnovabili almeno il
50% di acqua calda sanitaria (art. 4, commi 22 e 23, del DPR 59/2009).
I progetti di edifici di nuova costruzione e di
ristrutturazioni rilevanti che incrementano di almeno il 30% le suddette
percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%, ferme restando le norme in materia di distanze minime.
I soggetti
pubblici possono concedere a terzi,
mediante gara, i tetti
degli edifici di proprietà per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.
Il Dlgs approvato il primo dicembre 2010 modifica il Dlgs 192/2005. In particolare aggiunge all'art. 6 le seguenti previsioni:
- nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire una clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli
edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e
alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;
- nelle offerte di vendita di edifici o di singole unità
immobiliari, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali dovranno riportare
l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione
energetica.
Ricordiamo che pochi giorni fa la Commissione europea ha
avviato una procedura di infrazione a carico dell'Italia per la non completa
applicazione della direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico
degli edifici.
Il decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari e
alla Conferenza unificata, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per
l'approvazione definitiva.
Fonte: EDILPORTALE
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