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Lo ha stabilito L'Agenzia delle
Entrate con la Circolare 32/E del 6 luglio 2009 avente per oggetto : Imprenditori agricoli
- Produzione e cessione di energia elettrica e clorica da fonti rinnovabili
agroforestali nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente
da prodotti del fondo. Aspetti fiscali. Articolo 1,comma 423,della legge 23 dicembre 2005,n.266 e
successive modifiche.
Dunque, fisco più leggero per le
attività connesse a quelle agricole che puntano su tecnologie verdi. Con la
Circolare n. 32/E, l'Agenzia delle entrate fa luce sul corretto trattamento
tributario da applicare a queste attività, alla tariffa incentivante percepita
dai produttori di energia fotovoltaica e i certificati verdi.
Tra la categoria delle attività agricole connesse, infatti, rientrano la
generazione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e
fotovoltaiche e la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti da
sostanze vegetali. Da queste attività - precisa la Circolare - deriva un
reddito agrario e non d'impresa, quindi calcolato su base catastale, applicando
tariffe d'estimo stabilite.
Un'eccezione a questa disposizione è rappresentata dalla produzione d energia
attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità
o calore senza ricorrere all'uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della
terra, del bosco o dall'allevamento di animali. In questo caso, infatti, siamo
di fronte a un'attività agricola connessa di natura tipica che ha reso
necessario l'individuazione di criteri alternativi i quali consentono comunque
di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i
quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e
dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per
le politiche agricole e forestali (Mipaaf).
Dal rispetto di questi limiti dipende anche la disciplina fiscale della tariffa
incentivante erogata dal gestore elettrico agli agricoltori che producono
elettricità col sistema fotovoltaico, per quel che riguarda poi il trattamento
tributario dei cosiddetti certificati verdi, titoli emessi dal gestore
elettrico per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti
rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico, il loro
trasferimento sconta l'Iva con aliquota ordinaria. Per quanto riguarda, invece,
le imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi
possono rientrare nel reddito calcolato su base catastale o essere considerati
plusvalenze a seconda che il produttore agricolo sia titolare o meno di reddito
agrario.
Quanto all'inquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità d
fonti verdi effettuate dagli agricoltori, queste vendite sono imponibili con
Iva ridotta al 10% e versano l'Irap nella misura dell'1,9% per la parte di
reddito determinata catastalmente e del 3,9% per la parte di reddito relativo
alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
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