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La certificazione energetica degli edifici
diventa obbligatoria per tutti gli edifici. Anche se, lo ricordiamo, è stata
eliminata la sanzione della nullità del contratto di compravendita senza
la certificazione energetica al momento del rogito. Dal 1 luglio 2009 - come previsto dal Dlgs 192/2005 e nel
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5, uno dei decreti attuativi in materia - sarà necessario dotare
gli edifici di attestato di certicazione. Non ci sono ancora le linee guida
nazionali, si parla quindi di attestato di qualificazione.
Il DPR definisce i criteri generali, le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale
e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Sono esclusi gli edifici inagibili, gli edifici che
ugualmente non comportano un consumo energetico (ad esempio portici, legnaie),
gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo
calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie
utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
I criteri generali sono indispensabili per calcolare la
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle
ristrutturazioni di edifici esistenti.
Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di
qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e
dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare
le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.
Fonte: Edilio
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