CET soc. coop. propone diverse tipologie di percorsi formativi.In seguito all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che regolamenta la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavori . CET soc.coop. ha ampliato il suo catalogo formativo suddividendolo in due parti:
Proponiamo un breve schema riassuntivo che evidenzia le due tipologie di formazione
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FORMAZIONE GENERALE
REGOLAMENTATA DALL'ACCORDO
STATO- REGIONI
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FORMAZIONE SPECIALISTICA
NON REGOLAMENTATA DALL'ACCORDO
STATO- REGIONI
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| INFORMAZIONE |
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X |
FORMAZIONE
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X |
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| ADDESTRAMENTO |
|
X |
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Formazione generale relativa all'attività aziendale |
Formazione specialistica relativa alla mansione
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Note per la scelta formativa e la compilazione:
I corsi a catalogo raccolgono partecipanti da più imprese e vengono avviati una volta raggiunta la capienza.
Facciamo presente che è possibile richiedere l'effettuazione di ogni corso solo per la propria azienda e presso la propria sede qualora il numero di partecipanti lo consenta. Vengono in questo caso applicate condizioni di miglior favore.
Preme
rammentare in chiusura che la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori (art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)[1].
[1] L'obbligo
della collaborazione si deve ritenere assolto portando gli organismi
paritetici, competenti per settore e per territorio, semplicemente a conoscenza
del percorso formativo che si intende avviare per i lavoratori e per i
rappresentanti dei lavoratori e fornendo agli stessi alcune informazioni che
riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma,
durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione
dei docenti, ecc.). Tale impegno non è comunque sanzionato.
Tali Organismi, ove presenti, oltre a
poter svolgere direttamente o promuovere l'attività di formazione, secondo
quanto indicato nell'art. 51 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., hanno
anche una funzione di assistenza finalizzata all'attuazione degli adempimenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono intervenire
se lo ritengono necessario, dopo aver verificato se la formazione programmata
risponda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, a
fornire ai soggetti formatori indirizzi, consigli e suggerimenti per
"correggere" i percorsi formativi. Resta fermo comunque che le eventuali
indicazioni dagli stessi fornite, se pure vengono fornite, non sono comunque né
vincolanti e condizionanti ai fini dell'attuazione da parte dei soggetti
formatori del programma di formazione né tanto meno convalidanti della
formazione stessa.
Per maggiori informazioni : marketing@cet.coop - T. 0461.249680
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CET soc. coop. propone diverse tipologie di percorsi formativi.In seguito all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che regolamenta la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavori . CET soc.coop. ha ampliato il suo catalogo formativo suddividendolo in due parti:
Proponiamo un breve schema riassuntivo che evidenzia le due tipologie di formazione
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FORMAZIONE GENERALE
REGOLAMENTATA DALL'ACCORDO
STATO- REGIONI
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FORMAZIONE SPECIALISTICA
NON REGOLAMENTATA DALL'ACCORDO
STATO- REGIONI
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| INFORMAZIONE |
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X |
FORMAZIONE
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X |
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| ADDESTRAMENTO |
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X |
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Formazione generale relativa all'attività aziendale |
Formazione specialistica relativa alla mansione
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Note per la scelta formativa e la compilazione:
I corsi a catalogo raccolgono partecipanti da più imprese e vengono avviati una volta raggiunta la capienza.
Facciamo presente che è possibile richiedere l'effettuazione di
ogni corso solo per la propria azienda e presso la propria sede qualora
il numero di partecipanti lo consenta. Vengono in questo caso applicate
condizioni di miglior favore.
Preme
rammentare in chiusura che la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori (art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)[1].
[1] L'obbligo
della collaborazione si deve ritenere assolto portando gli organismi
paritetici, competenti per settore e per territorio, semplicemente a conoscenza
del percorso formativo che si intende avviare per i lavoratori e per i
rappresentanti dei lavoratori e fornendo agli stessi alcune informazioni che
riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma,
durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione
dei docenti, ecc.). Tale impegno non è comunque sanzionato.
Tali Organismi, ove presenti, oltre a
poter svolgere direttamente o promuovere l'attività di formazione, secondo
quanto indicato nell'art. 51 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., hanno
anche una funzione di assistenza finalizzata all'attuazione degli adempimenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono intervenire
se lo ritengono necessario, dopo aver verificato se la formazione programmata
risponda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, a
fornire ai soggetti formatori indirizzi, consigli e suggerimenti per
"correggere" i percorsi formativi. Resta fermo comunque che le eventuali
indicazioni dagli stessi fornite, se pure vengono fornite, non sono comunque né
vincolanti e condizionanti ai fini dell'attuazione da parte dei soggetti
formatori del programma di formazione né tanto meno convalidanti della
formazione stessa.
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