Sicurezza
Ambiente di lavoro
LE RESPONSABILITA' IN EDILIZIA: LAVORATORI E ADDETTI ALLE EMERGENZE
LE RESPONSABILITA' IN EDILIZIA: LAVORATORI E ADDETTI ALLE EMERGENZE |
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I soggetti responsabili della sicurezza nell'edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.
In relazione al documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un
manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l'INAIL Piemonte - continuiamo
l'approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti responsabili della
sicurezza. L'applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili della sicurezza: "nei confronti dei prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;
Individuata la figura del lavoratore, l'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".
"a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale; Lavoratori autonomi Il lavoratore autonomo è "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in atto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), trasmessogli dall'impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). In particolare i lavoratori autonomi che "concorrono alla realizzazione dell'opera devono:
Si ricorda poi che questi lavoratori "devono conoscere le caratteristiche, le
misure di sicurezza e le modalità d'uso degli impianti, delle opere
provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature
eventualmente messe a loro disposizione".
Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro "all'interno dell'azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all'attività di prevenzione e di emergenza, quali:
Questi lavoratori devono risultare "in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell'azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica". Inoltre l'incarico "deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo". Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli aspetti formativi con particolare riferimento alla formazione, alla idoneità e all'aggiornamento:
In questo caso deve:
Soggetti con altri
incarichi e mansioni in materia di sicurezza
"L'indicazione di questi soggetti e delle
loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2
dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008".
Fonte: Puntosicuro |
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