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La classificazione aziendale per la formazione antincendio e primo soccorso

I corsi di formazione antincendio e primo soccorso comportano una classificazione delle aziende in base alla quale si evidenzia la tipologia di corso a cui prendere parte. 

Di seguito troverete una breve guida che vi aiuterà a delineare la classe di rischio della vostra azienda. 

PRIMO SOCCORSO

Si classificano come "Gruppo A":

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o     notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Si classificano come "Gruppo B":

  1. Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Si classificano come "Gruppo C":

  1. Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*)
tipo di conseguenza: inabilità permanente
Codici di Tariffa INAIL  Indice
1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41
1400 Produzione di alimenti 3,57 2100 Chimica, plastica e gomma 2,76
2200 Carta e poligrafia 2,73 2300 Pelli e cuoi 2,97
3100 Costruzioni edili 8,60 3200 Costruzioni idrauliche 9,12
3300 Strade e ferrovie 7,55 3400 Linee e condotte urbane 9,67
3500 Fondazioni speciali 12,39 3600 Impianti 5,43
4100 Energia elettrica 2,20 4200 Comunicazioni 2,07
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 4400 Impianti acqua e vapore 4,11
5100 Prima lavorazione legname 7,95 5200 Falegnameria e restauro 7,18
5300 Materiali affini al legno 5,02 6100 Metallurgia 5,74
6200 Metalmeccanica 4,48 6300 Macchine 3,32
6400 Mezzi di trasporto 3,91 6500 Strumenti e apparecchi 1,57
7100 Geologia e mineraria 8,40 7200 Lavorazione delle rocce 6,55
7300 Lavorazione del vetro 4,65 8100 Lavorazioni tessili 2,40
8200 Confezioni 1,40 9100Trasporti 4,93
9200 Facchinaggio 15,99 9300 Magazzini 3,32
0100 Attività commerciali 2,36 0200 Turismo e ristorazione 2,54
0300 Sanità e servizi sociali 1,28 0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
0500 Cinema e spettacoli 2,94 0600 Istruzione e ricerca 1,11
0700 Uffici e altre attività 0,72  
(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

 

ANTINCENDIO

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998) - Allegato I Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.

(...)

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

  • aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  • aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  • aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
  • aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
  • edifici interamente realizzati con strutture in legno.

 

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

  • molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  • una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
  • nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

 
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