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Il ruolo di RSPP e RLS in relazione
alla prevenzione con particolare riferimento ai campi elettromagnetici. La
normativa, la valutazione dei rischi, i rischi da interferenza e i piani di
sicurezza.
Ci soffermiamo sui ruoli di
alcuni importanti attori della prevenzione aziendale: si tratta dell'intervento
al seminario "Rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo" intitolato
"Alcune
considerazioni sul ruolo del RSPP e del RLS" curato dal
Dr. Omar Nicolini (Az. USL di Modena).
L'autore ricorda
preliminarmente alcune indicazioni relative al Decreto
legislativo 81/2008 e al Decreto legislativo
106/2009:
-
le disposizioni del Titolo VIII-Capo V (radiazioni ottiche artificiali)
entreranno in vigore il 26 aprile 2010;
-
le disposizioni del Titolo VIII-Capo IV (campi elettromagnetici) entreranno
in vigore il 30/04/2012.
E comunque indica che con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro,
e le correzioni successive, si ha:
-
una "conferma del sistema relazionale introdotto dal D.Lgs.626/94" (SPP, RLS,
...) per la gestione aziendale della sicurezza;
-
una "conferma della generalizzazione della prassi: valutazione,
eliminazione/riduzione del rischio, controllo sanitario, formazione /informazione";
-
una "maggiore attenzione ai rischi di interferenza ed a quelli presenti nei
cantieri sulla falsariga della legge 123/2007".
Indicando poi che le funzioni
di RSPP e RLS sono indicate nel dettaglio nel Titolo I del
D.Lgs. 81/2008, l'autore sottolinea che il Servizio di Prevenzione e Protezione
è l'insieme "delle persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all'azienda)
finalizzati all'attività di prevenzione/protezione dei rischi professionali sul
lavoro". In particolare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP o R-SPP) è "persona designata dal Datore di Lavoro (compito non
delegabile!) ed in possesso di attitudini e capacità adeguate (DLgs.195/03)".
Riguardo in specifico alla valutazione dei rischi (VdR):
-
il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di
Valutazione dei rischi (DVR) "in collaborazione con il R-SPP e il medico
competente (MC), se presente", e questa attività è svolta previa consultazione
del RLS;
-
il DVR può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di
data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro (DdL)
"nonché, ai soli fini della prova della data, del R-SPP, del RLS e del
MC, ove nominato".
Sempre in riferimento alla valutazione dei rischi si indica anche che:
-
"in caso di costituzione
di nuova impresa, il DdL è tenuto ad effettuare immediatamente
la VdR elaborando il relativo DVR entro 90 giorni dall'inizio della propria
attività;
-
la VdR deve essere immediatamente rielaborata, ... "in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il DVR
deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali".
Riportiamo ora quanto indicato
in relazione al rapporto tra campi elettromagnetici (CEM),
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI),
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Nel DUVRI
(art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008) il "DdL committente deve indicare i luoghi
di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i
livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi
(limitazione della durata delle esposizioni,
possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di dosimetri personali ...)".
E nel caso in cui, "le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il
livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per
la popolazione, il DdL informerà l'appaltatore e al fine di prevenire eventuali
rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali".
L'autore ricorda che questo tema è "particolarmente pertinente nel caso della
protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e
tralicci per le telecomunicazioni": in questi casi è frequente
la "condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più
esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione
su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto".
E dunque per una valutazione completa del rischio è bene che il DdL committente
"si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive
emissioni del sito, da trasferire all'appaltatore all'interno del DUVRI".
Il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve prendere in considerazione
il problema dei campi elettromagnetici in particolare in relazione a:
-
"campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione,
ripetitori, cabine, antenne ...) poste in prossimità o all'interno dell'area del cantiere
segnalandone i valori stimati di esposizione;
-
alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che
potrebbero comportare un'esposizione a CEM".
Il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) deve poi "contenere le
informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il
superamento del valore di azione, le informazioni relative al superamento dei
livelli di riferimento raccomandati per la popolazione (ai fini della
prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e
l'indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il
rischio".
Il Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori (CSE) "adeguerà, se necessario, il
PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l'idonea informazione in
relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative
presenti nel cantiere".
L'intervento si conclude con alcune brevi parole d'ordine riguardo ai compiti
dell' RSPP
e del RLS e riporta interamente alcune informazioni tratte dall'art. 35 del
Testo Unico relativo alla riunione periodica: "nelle aziende che
occupano più di 15 dipendenti è indetta almeno una volta all'anno una riunione
cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il R-SPP; il MC
ove previsto; il RLS".
Fonte: Puntosicuro
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