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Il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede la semplificazione
dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
ambientale o di qualità.
L'articolo 30 del decreto-legge contiene la seguente
disposizione:
"Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione.
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Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata
da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee
ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività'. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione.
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La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di
sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
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Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati
le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima.
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Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore
all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3."
Fonte: Ass. Ambiente e Lavoro
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