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SICUREZZA IN CANTIERE: LE SCALE PORTATILI

SICUREZZA IN CANTIERE: LE SCALE PORTATILI

Utilizzata per lo più sino ad altezze contenute, la scala appare come un'attrezzatura che espone a rischio ridotto e con probabilità di accadimento contenuto. Spesso i registri infortuni descrivono realtà falsate, create ad hoc per evitare sanzioni e ispezioni. Sulla base esperienziale ci è possibile affermare che spesso gli infortuni riportati come avvenuti su scale in calcestruzzo o per caduta da autocarro, in realtà nascondono infortuni avvenuti per caduta da scale portatili. Il gruppo di lavoro "Lavori in quota" del laboratorio costruzioni della Regione Lombardia ha indagato, attraverso l'ASL e l'INAIL di Lecco, 93 infortuni avvenuti nel periodo 2006-2007, certificando un dato, prima solo paventato dagli esperti del settore, secondo il quale la scala è causa della metà degli infortuni per caduta dall'alto. 

scaleSulla base di questi dati di analisi il gruppo di lavoro ha individuato nell'uso della scala una condizione operativa connotata da elevata pericolosità e assai diffusa in cantiere, e ha individuato un anello particolarmente debole del sistema della prevenzione nella mancata percezione di questo pericolo da parte di tutti i soggetti operanti nel cantiere. È bene, pertanto, esplodere il fenomeno e analizzare i passaggi che possono portare agli infortuni, ovviando ai difetti presenti.

I principali errori: comportamenti da evitare

Scale danneggiate o non conformi non possono essere utilizzate e devono essere immediatamente sostituite. Inoltre, le scale non devono essere in alcun modo modificate.

Le scale portatili sono attrezzature che necessitano di un utilizzo mirato per accessi a luoghi elevati e per posizionamenti in relazione a lavori di piccola entità e breve durata. Devono essere utilizzate, pertanto, in modo conforme dagli operatori e devono essere complete di ogni elemento costituente la scala stessa. Molto importante è una corretta formazione e informazione dei lavoratori all'utilizzo di questa attrezzatura. Spesso, infatti, si assiste a un uso improprio delle scale, siano esse scale doppie o scale da appoggio.

Tipologie, installazioni e misure minime di sicurezza 

Con "scala" è inteso qualsiasi attrezzatura di lavoro dotata di pioli o di gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi e che permette di superare dislivelli e di raggiungere posti di lavoro in quota. Il "lavoro in quota" è qualsiasi attività lavorativa che possa esporre il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a una altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.

Le scale possono essere suddivise in quattro grandi categorie:

  • scale portatili (scale a mano);

  • scale aeree;

  • scale fisse a gradino;

  • scale fisse a pioli.


Le scale portatili a loro volta possono essere divise in:

  • scale semplici (a pioli o a gradini);

  • scale allungabili (a innesto o a sfilo);

  • scale doppie (a pioli o a gradini);

  • scale trasformabili (con tronco a sbalzo);

  • scale a castello.

Tutti i tipi di scala devono essere dotati di piedini o di dispositivi antisdrucciolo fissati alla base dei montanti per evitarne lo slittamento. Talvolta può essere utile ricorrere a scale dotate di base ampliata che consentono maggiore stabilità allo scivolamento e allo sbandamento
Le scale doppie devono anche essere provviste di un apposito dispositivo di sicurezza contro l'apertura, al fine di contrastare l'apertura accidentale dei due tronchi quando la scala è in posizione d'uso (catena, fettuccia, morsa ecc.).Le scale semplici a sfilamento (nelle quali sono impacchettati due elementi uno sull'altro per contenere l'ingombro per lo stoccaggio o per le altezze ridotte) devono essere dotate di blocco antisfilamento e fettuccia (o altro dispositivo) di fine corsa.

Secondo la normativa tecnica EN 131  le scale devono essere corredate da un foglio o  da un libretto istruzioni di uso e manutenzione che contenga le seguenti informazioni:

  • la descrizione della scala;

  • le indicazioni per un corretto impiego;

  • le istruzioni  per la manutenzione e la conservazione;

  • le verifiche iniziali precedenti l'uso:

  • le modalità di posizionamento della scala;

  • le precauzioni che devono essere adottate durante l'uso;

  • le modalità di conservazione;

  • i pittogrammi con le rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo.

Ciascuna scala deve essere dotata di "etichetta di identificazione del prodotto" (adesivo), che riporti almeno:

  • le nome del produttore;

  • i pittogrammi con le rappresentazioni grafiche dei divieti utilizzo;

  • i pittogrammi con le rappresentazioni grafiche di corretto utilizzo;

  • la dichiarazione di conformità alla norma EN 131 oppure al D.Lgs. n. 81/2008; la definizione di tipologia della scala e l'eventuale codice prodotto.

Le scale semplici da appoggio devono essere sempre vincolate durante l'uso o al piede o in cima. Alcune scale sono dotate, pertanto, di un dispositivo di aggancio (dispositivo a forma di gancio posizionato sulla sommità dei  montanti di una scala d'appoggio). Può essere comunque sempre previsto un corretto fissaggio della scala stessa (legatura o altro mezzo idoneo, comunque atto a mantenere fissa la posizione della scala per la durata del tempo nel quale la stessa è mantenuta in opera).

Le scale semplici da appoggio devono sporgere almeno 1 metro rispetto al piano da raggiungere e devono avere inclinazione (piede) pari a ¼ dell'altezza. Devono essere legate in sommità o tenute al piede ed essere dotate di piedini antisdrucciolo. Alcune scale speciali (per esempio, le scale per getto dei pilastri del calcestruzzo) sono dotate di dispositivi di tenuta del corpo e di dispositivi di ancoraggio specifici, oltre a essere costruite e realizzate appositamente per la lavorazione che deve essere svolta.

Piolo oppure gradino

Quando si parla di scale, il fatto che siano costituite da elementi orizzontali più o meno grandi o con sezione circolare o quadrata, non sembra influire sui rischi connessi all'utilizzo.
Invece, con poche accortezze è possibile ridurre i rischi. È evidente che un piano di appoggio del piede di dimensioni maggiori, quindi un gradino, offre maggiori condizioni di stabilità e comfort di lavoro.

Gradino - supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore maggiore o uguale a 80 mm. In posizione d'uso della scala la superficie di appoggio deve risultare orizzontale.

Piolo - supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore compresa fra 20 mm e 80 mm.

Se non è possibile ricorrere al gradino, sono da preferirsi scale con piolo a sezione quadrata dotate di antiscivolo, oppure con bordo del quadrato verso l'alto, evitando scale con pioli a sezione circolare senza antiscivolo.

L'utilizzo dell'anticaduta

Occorre comprese se sia possibile utilizzare un dispositivo anticaduta sulla scala.
Esistono due possibili soluzioni:

  • l'utilizzo dell'imbracatura per il corpo su scala portatile;

  • l'utilizzo di linea vita verticale.

Utilizzo dell'imbracatura per il corpo su scala portatile

La scala in cantiere è usata per superare dislivelli, ma più spesso è utilizzata per poter accedere ad aree non raggiungibili altrimenti. Non è pensabile che siano utilizzati trabattelli o piattaforme aeree in sostituzione.

Pertanto, il lavoratore deve avere le mani libere, per inchiodare, sfilare, guidare, misurare ecc.
In ragione di questo, nonché della possibilità che il lavoratore scivoli mentre è sito sulla scala, è opportuno che sia utilizzata una imbracatura di sicurezza per il corpo (con cintura di posizionamento), vincolata alla scala tramite cordino di posizionamento. Di seguito si riporta la corretta sequenza di lavoro.

Sequenza di lavoro corretta

1 - Posizionare la scala su una superficie solida e stabile, preferibilmente in piano.
2 - Legare la scala in sommità (o al piede) preferibilmente da entrambe i lati della stessa.
3 - Indossare un'imbracatura di sicurezza dotata di cintura di posizionamento. Agganciare una estremità del cordino di posizionamento all'imbracatura per il corpo e regolare la lunghezza del cordino stesso.
4 - Far passare il cordino tra due pioli della scala e regolare la lunghezza del cordino stesso.
5 - Agganciare l'altra estremità del cordino alla propria imbracatura per il corpo.
6 - Il lavoratore può operare a mani libere sulla scala in quanto è vincolato alla stessa dal cordino in tensione.

Utilizzo di linea vita verticale

Il sistema "linea vita verticale" è composto da:

  • l'imbracatura per il corpo;

  • il cordino di posizionamento con assorbitore di energia;

  • il dispositivo fall-arrest per bloccare la caduta dell'operatore;

  • la fune verticale ancorata al piede e in sommità.

Il dispositivo fall arrest segue l'operatore in salita e in discesa; in caso di caduta è azionata la ganascia interna a frizione e il dispositivo si blocca sulla fune sostenendo in sospensione l'operatore.

Sulle scale fisse può essere installata una linea vita verticale definitiva. Oppure è possibile ricorrere a una linea vita verticale temporanea.

Linea vita verticale temporanea

1 - Realizzare un punto fisso di ancoraggio e collegarvi la fune della linea vita.
2 - Collegare il dispositivo fall-arrest al gancio sternale dell'imbracatura per il corpo con un moschettone omologato.
In caso di caduta è azionata la ganascia interna a frizione e il dispositivo si blocca sulla fune sostenendo in sospensione l'operatore. 

Il sistema di linea vita temporanea può essere utilizzato anche su scale portatili.
1.Realizzare un punto fisso di ancoraggio.
2.Collegare la fune della linea vita al punto fisso di ancoraggio e posizionare il fall-arrest.
3.Collegare il dispositivo fall-arrest al gancio sternale dell'imbracatura per il corpo con un moschettone omologato.

Il lavoratore può eventualmente operare a mani libere tenendo il dispositivo fall-arrest in trazione. In caso di caduta è azionata la ganascia interna a frizione e il dispositivo si blocca sulla fune sostenendo in sospensione l'operatore.

Le scale: luogo di lavoro non per tutti

Le scale comportano un lavoro in quota. Per i lavori in quota esistono limitazioni maggiori rispetto agli altri lavori e riveste, pertanto, maggiore importanza l'osservanza scrupolosa di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 18, in merito agli obblighi del datore di lavoro. In questo ambito, tra i vari compiti, è presente anche quello di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Questo comporta che la formazione deve essere maggiormente curata, ma sta anche a significare che chi utilizza le scale deve essere preventivamente e periodicamente sottoposto a controlli che assicurino la sua idoneità fisica.

Innanzitutto un lavoratore che effettua lavori in quota non può assumere bevande alcoliche o stupefacenti. La normativa, in modo molto sibillino, ha disposto, al comma 8, art. 111, D.Lgs. n. 81/2008, che «il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota». Cosa il datore di lavoro debba fare per "disporre affinchè sia vietato" è soggetto a interpretazione. Occorre comprendere se un lavoratore che lavori in quota deve essere sottoposto a controlli mirati in merito. Inoltre, sorge anche il dubbio che posto che un lavoratore non superi generalmente i 130 kg (peso massimo accettato dalle scale), può essere comunque inibito all'utilizzo delle scale in quanto un suo eventuale sovrappeso (cumulato alle attrezzature in uso) può costituire motivo di aggravio del rischio. Infine, è necessario stabilire se può essere utile indagare la presenza di disturbi metaboloci o di patologie epilettiche anche non conosciute dal lavoratore che possano causare infortuni. È auspicabile che, pertanto, il medico valuti l'idoneità sanitaria di un lavoratore tenendo conto che questi lavora su una scala, soprattutto pensando all'attività dei carpentieri, la cui permanenza sulle scale non è trascurabile. Il gruppo di lavoro "lavori in quota" del laboratorio costruzioni di Regione Lombardia ha approntato, nel suo studio, un vademecum per il medico competente per poter inserire nel piano sanitario questo aspetto.
Questo gruppo di lavoro ha proposto sostanzialmente l'inserimento nel piano sanitario, per i lavoratori che utilizzano scale, dei seguenti accertamenti: 

  • esami di laboratorio - esame emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica, transaminasi e gamma GT sieriche, colesterolemia, trigliceridemia, creatininemia, glicemia a digiuno, esame urine;

  • determinazione dell'acuita'visiva per lontano, almeno con tavola optometrica;

  • ECG basale;

  • spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi espiratori);

  • esame audiometrico;

  • valutazione del senso dell'equilibrio con esame clinico (manovra di Romberg; prova indice-naso; prova della deviazione degli indici; prova della marcia; ricerca del nistagmo spontaneo).

In sede di valutazione di idoneità periodica è proposto: 

  • visita ed esami di laboratorio con periodicità annuale;

  • determinazione dell'acuità visiva per lontano, con tavola optometrica con periodicità triennale;

  • ECG con periodicità triennale;

  • spirometria con periodicità triennale;

  • esame audiometrico con periodicità triennale;

  • valutazione del senso dell'equilibrio con periodicità triennale. 

Inoltre, è stata anche indicata la presenza di condizioni ostative all'utilizzo delle scale:

  • tutte le gravi insufficienze d'organo, comunque determinate;

  • la grave obesità (BMI > 40);

  • le alterazioni del senso dell'equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l'epilessia e le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);

  • gli episodi sincopali;

  • le aritmie cardiache;

  • le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti emodinamicamente;

  • le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica;

  • il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;

  • le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.

I lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 metri devono essere evitate anche:
- agli adolescenti così come definiti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 345, «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti».
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi e insalubri, anche se non espressamente citati nell'allegato A al D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

 

Fonte: Edilio

 
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