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Decreto anti-crisi: novità per la detrazione del 55%
Decreto anti-crisi: novità per la detrazione del 55% |
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Il cosiddetto decreto anticrisi diventa decreto con l'approvazione della Camera. Adesso toccherà al Senato esprimersi in merito alla conversione del Decreto Legge 185/2008 (Atto Camera n.1972-A), recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Tra le novità più importanti: ritorno alla detrazione del 55%, per spese di riqualificazione energetica, e la rivalutazione dei beni immobili d' impresa. In merito alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, viene previsto, per le spese sostenute nel 2008, il ritorno alle modalità previgenti all'entrata in vigore del DL 185/2008, e, per le spese sostenute nel biennio 2009-2010, l'invio di una apposita comunicazione all' Agenzia delle Entrate, e la previsione di una semplificazione degli adempimenti per accedere al beneficio. Ulteriori modifiche riguardano la rivalutazione dei beni immobili d'impresa, per la quale sono stati previsti sia la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva, sia l'allungamento dei termini ai fini del riconoscimento fiscale della medesima rivalutazione. 1. Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici Il Disegno di Legge approvato dalla Camera elimina, all'art.29 del DL 185/2008, sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (consistente nell`invio all`Agenzia delle Entrate di un'apposita istanza d'ammissione al beneficio fiscale, che si intende negata in caso di mancata approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d'imposta per il riconoscimento di tale agevolazione. Contestualmente, accogliendo le richieste dell'ANCE avanzate durante l'esame parlamentare del Provvedimento, le disposizioni dell'art.29 del DL 185/2008 sono state riscritte, prevedendo:
Viene stabilita, inoltre, la modifica del D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, da adottare tramite successivo Decreto 2. Rivalutazione dei beni immobili d'impresa Il testo approvato dalla Camera modifica le disposizioni dell'art.15 del DL 185/2008, relative alla possibilità di rivalutare i beni immobili dell'impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007. In particolare, vengono ridotte le aliquote dell`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, da corrispondere per accedere alla rivalutazione:
Contestualmente, vengono, tuttavia, allungati i termini ai fini dell'efficacia fiscale della rivalutazione:
Tale modifica comporta che, qualora l'immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa o al consumo personale o familiare dell' imprenditore) prima dell'inizio del sesto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione. Viene confermato che la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all'esercizio 2008), e che l'imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta, o in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata). Viene, altresì, mantenuta l'esclusione dalla rivalutazione per:
Infine, nel testo approvato dalla Camera resta ferma la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione), che consente di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare all'aliquota IRES del 27,5%, o all'aliquota marginale IRPEF (cfr. News ANCE n. 2195 del 1° dicembre 2008). 3. Esigibilità IVA per cassa In tal ambito, il testo approvato dalla Camera, prevede la messa a regime delle disposizioni che estendono l`esigibilità differita dell'IVA per tutte le operazioni imponibili, rese a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972). E` stata, infatti, eliminata l'efficacia, in via sperimentale, della misura, che, nel testo del DL 185/2008 attualmente in vigore (art.7), è riferita al triennio 2009-2011. A seguito delle citate modifiche, vengono, comunque, confermati:
In merito, si ricorda che, ai sensi dell'art.7 del DL 185/2008, l'efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d'affari dei contribuenti beneficiari della disposizione. 4. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale Il testo attuale del Disegno di Legge di conversione del DL 185/2008 modifica le modalità di accesso alla detrazione IRPEF del 36% riconosciuta a gruppi di cittadini organizzati, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di microprogetti di arredo urbano (art. 23 del DL 185/2008). In particolare, fermo restando lìobbligo di invio all'Ente locale, a cura di tali soggetti, della proposta riferita al progetto da realizzare, viene introdotto:
In sostanza, rispetto al testo del DL 185/2008 attualmente in vigore, che prevede il silenzio-assenso dell`Amministrazione a seguito dell`invio della proposta, la fruibilita` del beneficio viene condizionata ad una espressa pronuncia positiva dell`Ente locale all`esecuzione dell`intervento. 5. Ulteriori disposizioni di interesse Infine, restano confermate le ulteriori misure di interesse, così come attualmente previste dal DL 185/2008, riguardanti, in particolare:
In tal ambito, si segnala che l'art.42 del DL 207/2008 (cd. "Decreto milleproroghe" ) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità e la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto di tale disposizione.
Fonte: Edilio |
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