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L'Agenzia
delle Entrate ha fornito un triplice intervento nell'ambito delle detrazioni
per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmio energetico.
I due bonus del 36 e 55 per cento possono essere
richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano
Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre
la ritenuta d'acconto del 10 per cento sui relativi bonifici può essere
trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle
somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.
Ampliamenti Piano Casa agevolati - Con la risoluzione 4/E l'Agenzia
fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa,
che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai
piani regolatori locali. In particolare, viene confermato che l'ampliamento di
superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi
igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.
Le ritenute d'acconto vanno alle consorziate - La risoluzione 2/E
precisa che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire
alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10 per cento, che banche e Poste
Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e
risparmio energetico. La risoluzione, infatti, precisa che le ritenute possono
essere attribuite alle singole imprese una volta azzerato l'eventuale debito
Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa
(atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).
Sugli oneri di urbanizzazione niente ritenuta per i Comuni - Sempre in
tema di ritenuta d'acconto, la risoluzione 3/E interviene specificamente sul
pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla
realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare che i Comuni subiscano la
ritenuta del 10 per cento, il pagamento di tali spese non deve necessariamente
essere effettuato tramite bonifico. Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare
il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di
urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio
edilizio o il risparmio energetico; non va, quindi, utilizzato l'apposito
modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall'ufficio
postale.
Il testo delle risoluzioni è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle
Entrate, www.agenziaentrate.gov.it,
all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".
Fonte: infobuildenergia
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