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Un documento affronta le modifiche normative nell'uso
delle attrezzature di lavoro dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo
106/2009. Le definizioni, i requisiti di sicurezza, i controlli periodici e gli
obblighi del noleggiatore.
Il
12 marzo si è tenuto a Taranto un convegno dal titolo "La sicurezza nel
cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U." organizzato dall'ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto e interamente
dedicato al settore delle costruzioni.
Riportiamo alcune delle
modifiche apportate dal cosiddetto "decreto correttivo" a quanto già stabilito
dal Decreto legislativo 81/2008 in merito alle attrezzature di lavoro.
Lo facciamo attraverso quanto riportato negli atti relativi all'intervento, di
Laura Tomassini e Luigi Monica, dal titolo "Uso
delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09".
Articolo 69 -
Definizioni
Le prime modifiche sono inerenti la definizione di attrezzatura di
lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o
all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante
il lavoro.
Gli autori commentano che il "significato della definizione in esame è così
esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di
processo (non di servizio) e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma
di energia che li mette in azione e dall'uso a cui sono destinati".
Art. 70 - Requisiti di
sicurezza
Una modifica è relativa al comma
4 che riprende "il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive
di Prodotto. L'articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto
758/1994" (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
Poiché sono molti i cambiamenti testuali riportiamo interamente il comma
modificato:
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
(...)
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino
che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo
essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa
applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante,
presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o
più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative
e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In
tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la
situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere
tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in
sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una
contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non
conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1
dell'articolo 70.
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Art. 71 -
Obblighi del datore di lavoro
In questo articolo sono diverse le modifiche, in alcuni casi legate alla
sottolineatura dell'addestramento (viene aggiunto anche nell'articolo 73) e
dell'informazione come necessarie attività di apprendimento dei lavoratori.
Riguardo al comma 8
le modifiche sottolineano che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature
in oggetto nel comma siano sottoposte a controlli periodici e straordinari.
La norma dunque prevede "che persona competente proceda ad un controllo
iniziale per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione. Controllo che di fatto si estende dal momento dell'installazione
fino alla messa in funzione". Successivamente "dopo ogni spostamento dell'attrezzatura
deve essere effettuato un controllo della stessa per garantirne la sicurezza".
E per le attrezzature che "possono subire influssi potenzialmente pericolosi
devono essere effettuati:
- controlli periodici
con frequenze determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in
assenza di queste da buone prassi;
- controlli
straordinari ogni volta che si manifestino modifiche,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero
ogni volta che siano intervenuti eventi eccezionali che possono avere
conseguenze compromettenti la sicurezza delle attrezzature".
Un'altra modifica che riportiamo è al comma
11 relativo alle verifiche.
Anche in questo caso riportiamo per intero il comma modificato:
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Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,
con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di
soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalità del comma 13. Le verifiche
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.
(...)
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Nel
comma "si è precisato che le verifiche non sono di conformità costruttiva. Si
rimanda all'allegato VII per le attrezzature che devono essere sottoposte dal
datore di lavoro a prima verifica ISPESL e successive periodiche ASL".
Art. 72 - Obblighi dei
noleggiatori e dei concedenti in uso
Dopo aver ricordato che il D.Lgs. 106/2009 ha apportato modifiche anche
agli allegati V, VI, e VII, riportiamo infine la modifica al comma 1
dell'articolo 72 sulla conformità dell'attrezzatura a noleggio. Il testo della
legge recita: chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le
stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'ALLEGATO
V.
Quanto indicato può avvenire - commentano gli autori - con "un attestazione di conformità
dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all' Allegato V. Questo non
vale per le macchine marcate CE".
Fonte:
Puntosicuro
24/05/2010
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