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Titolo III del
D.Lgs. 81/2008: le prime indicazioni operative per le verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro. È disponibile la versione definitiva del
documento "Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009
al Titolo III del D.Lgs. 81/2008" recentemente elaborato dal Coordinamento
tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome
- Gruppo di Lavoro Interregionale 'Macchine e Impianti'.
Queste indicazioni
operative sono fornite in attesa "dell'emanazione delle necessarie circolari
esplicative e dei decreti attuativi da parte dei competenti Ministeri secondo
quanto prescritto dal medesimo titolo."
Verifiche
periodiche di attrezzature di lavoro (art. 71)
Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l'art. 44 comma
d) del
D.Lgs. 106/2009 in
rapporto all'art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono
attesi i
necessari chiarimenti da parte dei ministeri competenti. Nel frattempo
si
ritiene giuridicamente inapplicabile l'art. 71 comma 11 come
modificato, in
quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione
degli
organismi pubblici e privati.
In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la
verifica
di primo impianto (di cui all'art. 4 del D.M. 329/2004) per le
attrezzature a
pressione installate ed assemblate dall'utilizzatore, è esclusivamente
l'ISPESL (per effetto dell'art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per
le attrezzature
a pressione certificate come insiemi vale quanto previsto dal D.M.
329/04
(art. 5 e 6 ).
Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa
riferimento
al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente, per quanto non in
contrasto con i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in attesa
dell'emanazione di specifica normativa tecnica delegata. Continuano a
conservare altresì la propria efficacia le Linee guida regionali e la
Linea
guida approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Relativamente alle competenze e alle procedure per l'effettuazione
della
prima verifica periodica delle attrezzature di sollevamento, salvo
diversa
successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o di
accordi
Regione-Dipartimenti Periferici ISPESL, si procederà come indicato ai
punti
seguenti:
Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la
procedura della Circolare MICA n° 162054/97.
Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la
procedura
dell'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs.
106/2009.
L'ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60
giorni
dalla richiesta all'ISPESL, solo previa verifica che l'ISPESL non
abbia
effettivamente avviato le procedure per l'effettuazione della prima
verifica
periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia
della
lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di
ritorno, in
caso di RAR, o di timbro autentico di ricevuta da parte dell'Ispesl
competente
per territorio.
Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell'emanazione dei
regolamenti
attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a
adottare
quella prevista dal D.M. 12.09.59.
Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche
previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme
autosollevanti su
colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto
devono
ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71
comma 13
D.Lgs. 81/2008). Analogamente, per le attrezzature di lavoro
precedentemente
soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro, quali ponti
sospesi
motorizzati (ex D.M. 04/03/1982) e carri agricoli raccoglifrutta (ex
C.M. n.
33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno attendere le necessarie
indicazioni
del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento delle
competenze e
della documentazione relativa ai carri già in esercizio.
Conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 71 comma 11, in combinato
disposto
con l'art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificati dal D.Lgs.
106/2009, è che si continua ad applicare l'esenzione dell'IVA per le
verifiche effettuate sulle attrezzature di lavoro dell'all. VII.
In assenza dei decreti attuativi di cui all'art. 71 comma 13 del
D.Lgs.
81/2008, non potendo dare attuazione a quanto previsto dall'art. 71
comma 12,
sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti dal
citato
art. 71 comma 12 le Aziende Sanitarie Locali dovranno adottare i
necessari
provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio,
tenuto
conto delle risorse disponibili.
Si evidenzia che il soggetto obbligato dall'art. 71 comma 11 è il
datore di
lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l'effettuazione delle
verifiche
periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche,
determinata
dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è
punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 87 comma 4.
Infine, le attività di verifica di macchine e impianti e, più in
generale, le
attività di controllo e vigilanza devono intendersi come "servizi di
natura
intellettuale" e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al
comma 3
dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al
comma 3
bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l'accesso degli
operatori deve
comunque essere garantita alle condizioni di sicurezza di cui al comma
1 e 2.
Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all'art.
26
comma 1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti
individuati
dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche
periodiche ne
siano in possesso per riconoscimento ex - lege.
Procedura di
segnalazione di presunta non conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza
(art. 70 comma 4)
Con riferimento all'art. 70 comma 4, si sottolinea che il
coinvolgimento
dell'ASL territorialmente competente per il fabbricante verrà attuato
solo al
termine del procedimento di accertamento da parte dell'Autorità di
Sorveglianza del Mercato. Pertanto, l'ASL segnalante non dovrà
inserire l'ASL
territorialmente competente ove ha sede il fabbricante tra i
destinatari
della nota di trasmissione della segnalazione di presunta non
conformità
all'autorità di sorveglianza del mercato. Al termine
dell'accertamento,
qualora la macchina sia stata riconosciuta non conforme ai requisiti
essenziali della Direttiva o sia stata resa conforme (e pertanto
evidentemente non era conforme ai RES), l'Autorità di sorveglianza del
mercato provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento all'ASL
segnalante,
che provvederà ad inoltrare l'esito anche all'ASL competente
territorialmente, affinché quest'ultima impartisca le necessarie
prescrizioni
al fabbricante secondo le procedure del D.Lgs. 758/94.
Fonte: Puntosicuro
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