Da un
documento dedicato alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, un
approfondimento sulle conseguenze delle radiazioni ionizzanti e sulla
sorveglianza sanitaria necessaria. La normativa, la classificazione dei
lavoratori e degli ambienti di lavoro.
Il documento su cui ci soffermiamo oggi è
relativo ai pericoli e alla tutela della salute in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Per approfondire nuovi aspetti di questo importante tema, dal documento dell'ASL di Roma H,, intitolato "Radiazioni
Ionizzanti e Radiazioni non ionizzanti" (a cura del Dr. Gabriele Campurra), raccogliamo solo
alcuni riferimenti relativi agli effetti delle radiazioni ionizzanti e, specialmente, alla sorveglianza
medica
richiesta dalla normativa vigente.
I danni prodotti dalle radiazioni ionizzanti sull'uomo possono essere distinti
in tre categorie principali (si "dicono somatici i danni che si manifestano
nell'individuo irradiato, genetici quelli che si manifestano nella sua
progenie"):
- danni somatici deterministici: per "danni deterministici s'intendono quelli in cui
la frequenza e la gravità variano con la dose e per i quali è individuabile una
dose soglia";
- danni somatici stocastici: "i danni somatici stocastici comprendono le leucemie
e i tumori solidi.
In questa patologia soltanto la probabilità d'accadimento, e non la gravità, è
in funzione della dose ed è cautelativamente esclusa l'esistenza di una
dose-soglia";
- danni genetici stocastici.
Tra l'altro la "circostanza che nessuna esposizione alle radiazioni
ionizzanti,
per quanto modesta, possa essere considerata completamente sicura, ha spinto l'ICRP" (International Commission on Radiological
Protection) "a raccomandare un sistema dì protezione radiologica basato su tre
fondamentali principi: giustificazione della pratica; ottimizzazione della protezione;
limitazione delle dosi individuali".
La normativa attualmente vigente nel nostro paese in
materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti è il D.Lgs. 230/95.
Questa legge prevede "che i datori di lavoro, esercenti attività comportanti la
classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o
sorvegliate oppure la classificazione degli addetti interessati come lavoratori
esposti, assicurino la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati iscritti in elenchi
nominativi presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro".
Oltre a questa forma di sorveglianza fisica è prevista una vera sorveglianza
medica: "i
datori di lavoro esercenti attività comportanti la classificazione degli
addetti interessati come lavoratori esposti devono assicurare la sorveglianza
medica per mezzo
di medici autorizzati iscritti in elenchi nominativi presso l'Ispettorato
Medico Centrale del Lavoro, nel caso di lavoratori esposti di categoria A e per
mezzo di Medici Autorizzati o Medici Competenti nel caso di lavoratori esposti di categoria B".
Ricordiamo che il comma 1bis dell'art. 304 del Decreto
legislativo 81/2008 riporta che "le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono
svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello
stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Se "i lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni
ionizzanti
superiore a detti limiti sono da classificarsi lavoratori non esposti", i
lavoratori esposti sono classificati in categoria A e categoria B:
Sono classificati in categoria A "se sono suscettibili di un'esposizione superiore, in
un anno solare, a uno dei seguenti valori:
- 6 mSv (millisievert, unità che misura la radiazione assorbita dal tessuto vivente, ndR)
di dose efficace;
- i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente: per il
cristallino (150 mSv in un anno solare), per pelle, mani, avambracci, piedi e
caviglie (500 mSv in un anno solare)".
I lavoratori esposti, ma non classificati in categoria A, sono classificati in categoria
B.
Per quanto riguarda invece la classificazione degli ambienti di
lavoro,
"la normativa prescrive al datore di lavoro di classificare e segnalare gli
ambienti in cui è presente il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti e regolamentarne
l'accesso". Possiamo avere una:
- zona controllata: "un ambiente di lavoro in cui sussistono per i lavoratori in essa
operanti le condizioni per la classificazione di lavoratori esposti di
categoria A";
- zona sorvegliata: "un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno
dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona
controllata".
L'autore riporta alcune prescrizioni per gli ingressi in questi zone, ad esempio ricorda
che le donne gestanti "non possono svolgere attività in zone classificate o,
comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1
mSv durante il periodo della gravidanza". Inoltre è fatto "obbligo alle
lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione,
non appena accertato".
Riguardo alla sorveglianza sanitaria si ricorda che "i lavoratori
esposti classificati in categoria A devono essere visitati esclusivamente dal medico
autorizzato.
Per lavoratori non classificati in categoria A vanno intesi quelli che ormai,
nell'uso corrente, vengono definiti di categoria B, che possono essere
sottoposti a sorveglianza medica anche da parte del medico competente".
L'autore si sofferma sull'incertezza di legge circa "l'obbligatorietà della
sorveglianza per i lavoratori autonomi classificati in categoria B".
Alcuni consigli per la sorveglianza medica di routine:
- "valutare parametri clinico biologici lontani da quelli del cosiddetto ‘uomo
standard' per il quale sono stati elaborati tutti i parametri protezionistici;
- il rischio ‘accettabile' per l'uomo di riferimento, può divenire
‘inaccettabile'per i soggetti che presentino scostamenti significativi dalla
norma;
- valutare: non ciò che è accaduto, ma ciò che potrebbe accadere".
Inoltre identificati gli agenti per i quali la sorveglianza
sanitaria è
obbligatoria, "la stessa deve essere effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
- periodicamente, di norma ogni 6 mesi (Cat. A) oppure ogni 12 mesi (Cat. B);
- il medico RP può decidere una periodicità diversa riportando una adeguata
motivazione sul DOSP;
- alla cessazione del rapporto di lavoro fornendo eventuali indicazioni su
prescrizioni mediche da osservare".
Il documento, che opera anche un confronto tra il giudizio
di idoneità nel Testo Unico e nel D.Lgs. 230/1995, ricorda che i "dati relativi alla sorveglianza
medica sui
lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e ad eventuali rischi ‘convenzionali'
devono essere riportati nel Documento Sanitario Personale (DOSP) con le caratteristiche
definite dall'allegato XI del D.Lgs. 230/1995".
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